Vademecum calzature antinfortunistiche / DPI Arti inferiori - New 2023
Appunti Marcatura CE | ||
25 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Vademecum calzature antinfortunistiche / New 2023 ID 19650 | 07.06.2023 / Vademecum completo in allegato Documento illustrativo sui requisiti di base e supplementari, sui criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione delle calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro. Le calzature antinfortunistiche, sono suddivise in tre categorie: - calzature di sicurezza (calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che potrebbero derivare da infortuni, dotata di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti, quando sottoposti a prova ad un livello di energia di almeno 200 J e contro la compressione quando sottoposti a prova con un carico di compressione di almeno 15 kN [UNI EN ISO 20345:2008, punto 3.1]); - calzature di protezione (calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che potrebbero derivare da infortuni, dotata di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti, quando sottoposti a prova ad un livello di energia di almeno 100 J e contro la compressione quando sottoposti a prova con un carico di compressione di almeno 10 kN [UNI EN ISO 20346:2008, punto 3.1]); - calzature da lavoro (calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che potrebbero derivare da infortuni [UNI EN ISO 20347:2008, punto 3.1]). Il vademecum risulta essere così strutturato: Indice ... Le calzature antinfortunistiche si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo ed alle caratteristiche corrispondenti richieste. La scelta del corretto DPI dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche delle stesse e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo. Sono disponibili calzature di materiale diverso e con caratteristiche diverse, quindi il termine generico “calzature antinfortunistiche” non è indicativo della esclusività del dispositivo di protezione. Oltre alle dotazioni di base minime, difatti, possono essere necessarie protezioni supplementari rispetto a rischi specifici, quali ad esempio il rischio elettrico o rischio termico. Esistono poi anche “protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti: - al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l’uso di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici”; - al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all’interno della calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena”; - agli incendi: “le calzature resistenti ai rischi per la lotta agli incendi (protezione dal fuoco F) hanno una classificazione complessa ma, in estrema sintesi, sono marcate con un pittogramma apposito e un simbolo (Hln) che indica il livello di protezione relativo all’isolamento dal caldo”. Le calzature antinfortunistiche devono essere progettate secondo le condizioni d’impiego in modo da proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa ed è cura del fabbricante, progettare e fabbricare calzature destinate a rischi specifici, mentre è cura del datore di lavoro effettuare una scelta oculata della calzatura stessa in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti dall’attività lavorativa. Scelta che deve avvenire basandosi sulle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e attraverso una idonea valutazione dei rischi. Schema 1 - Calzature antinfortunistiche Normativa di riferimento - D.M. 2 maggio 2001 Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato: 1. Entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) 2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475); 3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica). Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio. Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001. Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; Art. 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso 1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001. Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) Allegato I Categorie di rischio dei DPI Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali; Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. Categoria III La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; Norme armonizzate Calzature DPI - Regolamento DPI (UE) 2016/425 - EN 13634:2017 Calzature di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova ... Requisiti DPI calzature Requisiti di base DPI calzature Le calzature antinfortunistiche si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo ed alle caratteristiche corrispondenti richieste. La scelta del corretto DPI dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche delle stesse e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo. Innanzi tutto, si suddividono in due classi principali, in base al materiale del corpo della calzatura: Entrambe le classi I e II sono distinte in 3 categorie (di sicurezza, di protezione, da lavoro, cui corrispondono le sigle S, P, O derivanti dalle definizioni in inglese) in base alle caratteristiche di protezione, definite da norme tecniche separate, secondo lo schema riportato di seguito. La differenza fra i tre tipi è data, in sostanza, dal diverso grado di protezione del puntale: assente in quelle da lavoro ed in grado invece di assorbire la caduta di un peso di 20 kg da un’altezza di 1 metro, in quelle di sicurezza. Inoltre, poiché scivolamenti e cadute sono tra le maggiori cause di infortunio sul lavoro (e spesso causa anche di cadute dall’alto), tutte le calzature antinfortunistiche (classe I o II) devono essere resistenti allo scivolamento, secondo almeno uno dei requisiti prescritti rispettivamente dalle tre norme citate, a seconda della categoria, valutati col metodo di prova per determinare la resistenza allo scivolamento previsto dalla norma UNI EN 13287 (condizioni di prova corrispondenti ai simboli SRA, SRB, SRC). Inoltre, poiché scivolamenti e cadute sono tra le maggiori cause di infortunio sul lavoro (e spesso causa anche di cadute dall’alto), tutte le calzature antinfortunistiche (classe I o II) devono essere resistenti allo sci- volamento, secondo almeno uno dei requisiti prescritti rispettivamente dalle tre norme citate, a seconda della categoria, valutati col metodo di prova per determinare la resistenza allo scivolamento previsto dalla norma UNI EN 13287 (condizioni di prova corrispondenti ai simboli SRA, SRB, SRC). Il termine inglese “oil resistant”, che a volte si trova nella marcatura, non significa che la calzatura resiste allo scivolamento su suoli unti, ma semplicemente che la suola non viene danneggiata dal contatto con idrocarburi (“Fuel Oil”: FO). [...] Calzature da lavoro Le calzature da lavoro, a differenza delle tipologie di calzature sopra descritte, non sono fornite di puntale di sicurezza o di protezione. Requisiti di base Le calzature da lavoro devono essere conformi ai requisiti di base specificati nel prospetto 5 e in aggiunta ad una della 5 opzioni elencate nel prospetto 6, ambedue della UNI EN ISO 20347:2008. Il simbolo per la marcatura per i requisiti di base è OB. Tutte le calzature da lavoro devono essere resistenti allo scivolamento, secondo almeno uno dei requisiti elencati nel prospetto 11. Prospetto 11 Simboli, condizioni di prova e requisiti per la resistenza allo scivolamento per le calzature da lavoro Requisiti supplementari In base ai rischi che si possono incontrare sul luogo di lavoro, per le calzature da lavoro, in aggiunta ai requisiti di base, possono essere necessarie caratteristiche supplementari. In tali casi, esse devono essere conformi a uno o più requisiti supplementari appropriati e alla marcatura corrispondente, indicata nel prospetto 12 del presente rapporto tecnico e presenti anche nel prospetto 12 della UNI EN ISO 20347:2008. Prospetto 12 Requisiti supplementari per applicazioni particolari con simboli appropriati per la marcatura delle calzature da lavoro Categorie di marcatura delle calzature da lavoro Il prospetto 13, al fine di semplificare la marcatura, riporta le combinazioni più utilizzate dei requisiti di base e supplementari per le calzature da lavoro. Alle marcature riportate nel prospetto 13 è possibile aggiungere uno o più simboli riguardanti le caratteristiche aggiuntive riportate nel prospetto 12. Prospetto 13 Categorie di marcatura delle calzature da lavoro Marcatura della calzatura Tutte le calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro devono essere chiaramente e permanentemente marcate con: a) la marcatura CE Nota Le marcature di f) e g) dovrebbero essere adiacenti l'una all'altra; la taglia e la data di fabbricazione possono essere poste sulla suola. Nella figura 6 è riportato un esempio di marcatura per una calzatura di sicurezza. Figura 6 Esempio di marcatura per una calzatura di sicurezza Legenda 1 Marchio del fabbricante ... Requisiti aggiuntivi Oltre alle dotazioni di base minime, possono essere necessarie protezioni supplementari rispetto a rischi specifici. Ad esempio, rispetto al rischio elettrico, si devono indossare calzature conduttive o almeno antistatiche: quelle conduttive (sigla C, classi I o II), sono necessarie quando occorre ridurre al minimo le cariche elettrostatiche potenziali causa di scintille (es. nella manipolazione di esplosivi) ed invece, al contrario, sono da evitare accuratamente se non è stato completamente eliminato il rischio di scosse elettriche prodotte ad esempio da elementi sotto tensione. Le calzature isolanti (sigla I, pittogramma con doppio triangolo) sono solo di classe II, cioè interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o di materiale polimerico (cioè interamente formate) e sono necessarie quando si ha rischio di scosse elettriche (es. nelle installazioni elettriche/ lavori elettrochimici, se ci sono apparecchi elettrici danneggiati con elementi sotto tensione). Rispetto ai rischi termici, si possono distinguere calzature che isolano il piede dal calore (HI), da usare quando si prevede presenza di forte calore (es. se si deve calpestare una superficie calda, come nei lavori di bitumazione stradale o nella siderurgia), oppure, al contrario, calzature che isolano dal freddo (CI) (ad es. per lavori all’esterno a basse temperature o industria alimentare con conservazione a freddo). Figura 6 - Es. Calzatura isolante e pittogramma I requisiti di protezione aggiuntivi principali previsti dalle norme sono riassunti nella Tabella seguente Requisiti aggiuntivi per attività specifiche Esistono poi protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti: - al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all’interno della calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena. Immagine 1 - Es. calzatura resistente rischio taglio da motosega e pittogramma - agli incendi. Le calzature resistenti ai rischi per la lotta agli incendi (protezione dal fuoco F) hanno una classificazione complessa ma, in estrema sintesi, sono marcate con un pittogramma apposito e un simbolo (HIn) che indica il livello di protezione relativo all’isolamento dal caldo. Immagine 2 - Es. calzature resistente rischio incendi e pittogramma [...] Segue in allegato Pagine documento: 50 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
Collegati |
||
www.certifico.com
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “nNewsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter. |
||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |