UNI 7128:2015 Impianti gas civili / Le definizioni principali
ID 21093 | 07.01.2024 / Documento completo allegato
Il Documento estratto dalla UNI 7128:2015 Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni, tratta le definizioni relative agli impianti civili per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia di cui alla UNI EN 437. In particolare sono trattati:
INTRODUZIONE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 3 DEFINIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI IMPIANTI 4 DEFINIZIONI RELATIVE AGLI APPARECCHI 8 DEFINIZIONI RELATIVE AL SETTORE EDILE 10 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ 11 DEFINIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI 12 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI ED AGLI EVENTI
La norma stabilisce i termini e le definizioni relativi agli impianti civili per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia di cui alla UNI EN 437.
Excursus
INTRODUZIONE La presente norma è il riferimento per tutte le norme in materia di impianti gas per uso civile. In aggiunta, la norma può costituire uno strumento di riferimento per l’applicazione della legislazione vigente in materia di impianti a gas.
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente norma stabilisce i termini e le definizioni relativi agli impianti civili per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia di cui alla UNI EN 437, a valle del punto di inizio, con l’obiettivo di unificarne la comprensione e razionalizzarne l’applicazione concreta. Con questa finalità sono stati redatti i termini e le definizioni riferiti agli impianti, ai loro componenti e accessori, agli apparecchi, ai sistemi per l’adduzione dell’aria comburente per il ricambio dell’aria e l’evacuazione dei prodotti della combustione, al settore edile, alle caratteristiche del combustibile, alle attività e agli operatori del settore nonché quelli relativi alle condizioni degli impianti e agli eventi. Sono esclusi gli impianti asserviti a cicli di processo industriale.
3 DEFINIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI IMPIANTI
3.1 impianto gas ad uso civile: Impianto gas funzionale ad uno o più dei seguenti effetti utili:
a) climatizzazione di edifici ed ambienti; b) produzione di acqua calda sanitaria; c) cottura domestica di cibi; d) ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Tra gli impianti gas ad uso civile rientrano:
1) impianti domestici e similari; 2) impianti civili extradomestici; 3) impianti per ospitalità professionale, di comunità ed ambiti similari. Sono esclusi gli impianti asserviti a cicli di processo industriale.
3.2 impianto domestico e similare: Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termica non maggiore di 35 kW1) Con l’aggettivo "similare" si intende indicare un impianto, destinato ad alimentare apparecchi di utilizzazione per la produzione di calore, acqua calda sanitaria e per la cottura cibi, installato in ambienti ad uso non abitativo e non considerati nel campo di applicazione di specifiche regole tecniche per la sicurezza dell’utilizzo del gas.
Nota 1 L’installazione in batteria degli apparecchi di singola portata termica non maggiore di 35 kW, ma con portata termica complessiva maggiore di 35 kW non rientra nella definizione di "impianto domestico" ed è disciplinata dalla norma UNI 11528. Nota 2 L’installazione degli impianti domestici e similari è disciplinata dalla serie UNI 7129.
3.3 impianto civile extradomestico:
Impianto gas asservito ad almeno un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
L’impianto è funzionale ad uno o più dei seguenti effetti utili:
a) climatizzazione di edifici ed ambienti; b) produzione di acqua calda sanitaria; c) cottura di cibi (con esclusione dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari).
L’impianto non è asservito a cicli di lavorazione industriale, a funzioni che rientrano nella UNI 8723 e a funzioni domestiche o similari rientranti nello scopo e campo di applicazione della UNI 7129.
Nota 1 Se l’impianto gas è suddiviso in diverse sezioni, una o più delle quali non è definibile come impianto civile extradomestico, la linea principale di alimentazione gas alle varie sezioni (a monte del punto di inizio di ciascuna di esse) può essere posata e dimensionata in ottemperanza alla norma riguardante gli impianti civili extradomestici. Nota 2 il termine "extradomestico" non si riferisce alla destinazione d’uso dell’edificio o delle unità immobiliari servite dall’impianto (vedere anche definizione di "impianto domestico o similare"). Nota 3 L’installazione degli impianti civili extradomestici è disciplinata dalla UNI 11528
3.4 impianto per ospitalità professionale, di comunità ed ambiti similari: Impianto asservito al complesso delle attività che afferiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai settori turistico alberghiero, della ristorazione, dei bar, delle grandi catene di ristorazione aperte al pubblico, delle comunità e degli enti pubblici e privati. Inoltre, per ambiti similari, ci si riferisce, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a conventi, circoli, associazioni.
Nota 1 L’installazione degli impianti per ospitalità professionale, di comunità ed ambiti similari è disciplinata dalla UNI 8723.
3.5 impianto gas: Impianto costituito dai seguenti componenti: -
impianto interno; - predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali di installazione degli apparecchi; - predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aerazione dei locali di installazione; - predisposizioni edili e/o meccaniche per l’evacuazione all’esterno dei prodotti della combustione ed il collegamento al camino/canna fumaria; - predisposizioni per l’installazione di bombole o il collegamento a recipiente fisso.
Rientra nell’impianto gas, inoltre, l’installazione e il collegamento degli apparecchi utilizzatori (apparecchi utilizzatori esclusi).
1) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il DM 12.04.1996, che prevede che più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldaacqua unifamiliari, gli scaldabagno e i lavabiancheria.
3.5.1 impianto interno: Vedere punto 3.6.
3.5.2 predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali di installazione degli apparecchi: Realizzazione delle aperture o dei sistemi (per esempio, i canali di ventilazione, sia singoli che collettivi) per la ventilazione dei locali; rientrano in questa definizione anche i sistemi per la ventilazione meccanica controllata ed i condotti di aspirazione dell’aria comburente per i soli apparecchi di tipo C6.
3.5.3 predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aerazione dei locali di installazione: Realizzazione delle aperture o dei sistemi (per esempio, i condotti di aerazione, sia singoli che collettivi) per l’aerazione; rientrano in questa definizione anche i sistemi per l’aerazione meccanica controllata.
3.5.4 predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione ed il collegamento al camino/canna fumaria: Installazione dei canali da fumo, dei condotti di scarico fumi (solo per apparecchi di tipo C6), dei camini, delle canne fumarie, dei condotti intubati, dei collettori fumari, dei terminali di scarico, dei comignoli.
3.5.5 installazione e collegamenti degli apparecchi utilizzatori: Collegamento fisico, per mezzo di apposite connessioni (per esempio, tubi flessibili, tubi rigidi, ecc.), tra l’impianto interno e gli apparecchi.
3.5.6 impianto gas di nuova realizzazione (impianto di nuova realizzazione): Impianto gas mai messo in servizio.
Nota 1 Se l’impianto gas di nuova realizzazione è domestico e similare, si definisce "impianto domestico e similare di nuova realizzazione", se l’impianto gas di nuova realizzazione è extradomestico, si definisce "impianto extradomestico di nuova realizzazione". [...]
4 DEFINIZIONI RELATIVE AGLI APPARECCHI
Nota Per il dettaglio della classificazione degli apparecchi utilizzatori in funzione della modalità di evacuazione dei prodotti della combustione, vedere UNI CEN/TR 1749.
4.1 apparecchio di Tipo A: Apparecchio non previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione.
4.2 apparecchio di Tipo B: Apparecchio previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo che evacua i prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente avviene nel locale d’installazione e l’evacuazione dei prodotti della combustione avviene all’esterno del locale stesso.
4.3 apparecchio di Tipo C: Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo dell'aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e evacuazione dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno del locale.
4.4 apparecchio di cottura: Apparecchio destinato alla cottura dei cibi. Fanno parte della definizione i fornelli, i forni a gas e i piani di cottura siano essi ad incasso, separati fra loro oppure incorporati in un unico apparecchio chiamato generalmente "cucina a gas".
4.4.1 apparecchio di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma: Apparecchio di cottura dotato di dispositivo che, in risposta a un segnale del rilevatore di fiamma, interrompe l’alimentazione del gas in assenza della fiamma stessa.
4.5 cappa da cucina a ricircolazione d’aria: Cappa che non dispone di collegamento all’esterno per l’evacuazione dei vapori di cucina. Nota Queste cappe sono generalmente chiamate "cappe filtranti" e sono dotate di ventilatore aspirante elettrico.
4.6 generatore di calore alimentato a combustibile diverso dal gas: Generatore (caminetti, termocaminetti, stufe, termocucine, ecc.) alimentato a combustibile solido (inclusa la legna) o combustibile liquido, destinato al riscaldamento ambientale e/o produzione di acqua calda sanitaria e/o cottura cibi.
Nota 1 L’installazione dei generatori a combustibile solido di potenza termica nominale non maggiore di 35 kW è disciplinata dalla UNI 10683.
Nota 2 A seconda della tipologia, alcuni generatori interferiscono, durante il funzionamento, con l’ambiente di installazione a riguardo dell’aerazione o della ventilazione. [...]
4.8 caldaia a gas: Apparecchio progettato e costruito per il riscaldamento degli ambienti; esplica la sua funzione mediante il trasferimento dell’energia termica, sviluppata dalla combustione di gas, ad un fluido termovettore che alimenta un impianto di riscaldamento. Può avere, come funzione aggiuntiva ma non sostitutiva, la produzione di acqua calda sanitaria.
4.8.1 caldaia a gas per solo riscaldamento: Caldaia a gas progettata e costruita per essere destinata al solo riscaldamento degli ambienti. Nota Il termine è sinonimo di "caldaia a gas di tipo monotermico".
4.8.2 caldaia a gas combinata: Caldaia a gas progettata e costruita per essere destinata al riscaldamento degli ambienti e alla produzione, istantanea o ad accumulo, di acqua calda sanitaria. Nota Il termine è sinonimo di "caldaia mista".
4.9 scaldaacqua a gas: Apparecchio a gas per la produzione di acqua calda sanitaria; l’acqua calda può essere destinata anche ad usi similari purché dichiarati dal produttore dell’apparecchio. Esplica la sua funzione mediante il trasferimento dell’energia termica, sviluppata dalla combustione di gas, ad acqua di consumo che alimenta un impianto idrico-sanitario. Nota Il termine è sinonimo di "scaldabagno a gas".
4.9.1 scaldaacqua a gas istantaneo: Scaldaacqua a gas per la produzione istantanea di acqua calda.
4.9.2 scaldaacqua a gas ad accumulo: Scaldaacqua a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda.
4.10 caldaia standard: Caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento può essere limitata dal fabbricante dell’apparecchio in sede di progettazione.
4.11 caldaia a bassa temperatura: Caldaia che, come dichiarato dal fabbricante dell’apparecchio, può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 °C e 40 °C e che, in certi casi, può dare luogo a condensazione.
Nota Rientrano in questa definizione le caldaie a bassa temperatura di cui alla UNI EN 15502-1.
4.12 caldaia a condensazione: Caldaia nella quale (come dichiarato dal fabbricante dell’apparecchio), in condizioni normali di funzionamento e a talune temperature di funzionamento dell’acqua, il vapore d’acqua presente nei prodotti della combustione è parzialmente condensato allo scopo di utilizzarne il calore latente per uso riscaldamento e che soddisfa i requisiti di rendimento previsti dalla pertinente norma di prodotto. Nota Rientrano in questa definizione le caldaie a condensazione di cui alla UNI EN 677 e alla UNI EN 15502-1.
4.13 stufa a gas: Apparecchio indipendente per il riscaldamento dei locali. Si distingue in apparecchi di tipo B e di tipo C, quest’ultimo altrimenti definito come "stufa convettiva a gas".
4.14 tubo radiante a gas: Apparecchio alimentato a gas destinato a installazione sospesa e progettato per riscaldare lo spazio sottostante per radiazione a mezzo di uno o più tubi, riscaldati dal passaggio interno di prodotti della combustione.
4.15 apparecchi di riscaldamento a gas sospesi a irraggiamento: Apparecchio alimentato a gas destinato a installazione sospesa e progettato per riscaldare lo spazio sottostante per irraggiamento.
4.16 generatore modulare: Un generatore di calore modulare è costituito da due o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente collegati ad un unico circuito idraulico. Il modulo termico è un generatore di calore costituito da uno o più elementi termici, funzionalmente dipendenti. Nota Un elemento termico è generalmente costituito da uno scambiatore di calore, da un bruciatore (o porzione) e da dispositivi di sicurezza e controllo.
4.17 batteria di generatori: Complesso costituito da più generatori di calore inseriti in un unico circuito idraulico. [...]
10 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ
10.1 accertamento documentale: Insieme delle attività dirette a riscontrare, in via esclusivamente documentale, che l’impianto gas sia stato eseguito (oppure modificato, ampliato, trasformato) secondo i requisiti essenziali di sicurezza. In caso di un impianto gas esistente, l’accertamento documentale costituisce la prima parte dell’attività di verifica del sicuro funzionamento.
Nota 1 Le attività possono essere dirette a riscontrare anche che l’impianto gas si trovi in stato di sicuro funzionamento.
Nota 2 L’accertamento può avvenire sia in sito che in luogo diverso. Il primo caso si configura, per esempio, nell’ambito della verifica di un impianto gas con sopralluogo, costituendo la parte di controllo documentale; il secondo caso si riscontra, per esempio, nell’attività di accertamento da parte del distributore tramite il proprio personale tecnico.
Nota 3 Il riscontro in via esclusivamente documentale coincide nel controllo della documentazione a corredo dell’impianto.
10.2 allacciamento di un apparecchio: Realizzazione di una connessione funzionale, tramite appositi raccordi o gruppi di allacciamento, tra l’apparecchio e la presa per lo stesso predisposta sull’impianto interno.
10.3 analisi della combustione: Analisi dei prodotti della combustione finalizzata alla verifica dei parametri relativi alla sicurezza, all’igienicità e al rendimento della combustione.
10.4 dismissione parziale di un impianto gas: Intervento consistente nella separazione dell’impianto gas in due parti, dopo di che una parte (non autonoma dal punto di vista funzionale) viene resa inattiva in modo permanente e senza rimozione della stessa.
Nota La dismissione parziale di un impianto gas si distingue dalla messa fuori servizio parziale di un impianto gas in quanto la prima è permanente.
10.5 esercizio: Insieme delle funzioni che dispongono e coordinano, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza e alle disposizioni legislative vigenti, le attività relative all’impianto gas, come la conduzione, la manutenzione, la verifica e il controllo, oltre ad altre operazioni per gli apparecchi e i componenti dell’impianto stesso.
Nota L’esercizio comprende, per esempio, la corretta tenuta e conservazione della documentazione a corredo dell’impianto gas, nonché dei manuali d’uso ed avvertenze degli apparecchi e dei dispositivi; comprende, fra l’altro, la sorveglianza sullo stato di conservazione dell’impianto gas e degli apparecchi, il monitoraggio degli indicatori che potrebbero segnalare malfunzionamenti o funzionamenti anomali, la richiesta di intervento di un operatore abilitato nel caso sia necessario ricondurre l’impianto gas o gli apparecchi a uno stato di sicuro funzionamento.
10.6 installazione: Insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera (totale o parziale) di un impianto gas e/o di apparecchi; può comprendere anche la messa in servizio.
Nota L’installazione di un impianto gas, nel caso più generale, comprende varie fasi:
- ideazione della configurazione geometrica e funzionale; - scelta e reperimento dei materiali, dei componenti e degli apparecchi; - fissaggio degli elementi; - assemblaggio delle parti; - posa e collegamento degli apparecchi; - messa in servizio dell’impianto.
10.7 manutenzione: Combinazione di tutte le azioni intese a mantenere (o ripristinare) un impianto gas (o parte di esso) nello stato per cui è stato progettato o realizzato.
10.7.1 manutenzione ordinaria: Intervento finalizzato a contenere il normale degrado d’uso di un impianto gas. Comprende, tra l’altro, la sostituzione programmata di tubazioni o di giunzioni al fine di prevenire una perdita di funzionalità o sicurezza per invecchiamento dei materiali.
10.7.2 manutenzione straordinaria: Intervento che comporta la sostituzione di parti quali le tubazioni, gli accessori (rubinetti, gomiti, raccordi ecc.), i collegamenti degli apparecchi fissi ed a incasso, nonché la realizzazione o la modifica delle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione (o l’aerazione) del locale di installazione dell’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per l’evacuazione dei prodotti della combustione. La definizione comprende anche i casi di smontaggio e successivo rimontaggio di parti al fine, per esempio, di ripristinare la tenuta.
10.8 messa in servizio: Interventi da compiere per mettere l’impianto gas in condizioni di servizio conformemente al progetto.
10.9 messa fuori servizio: Intervento di sospensione dell’erogazione del gas combustibile, mediante chiusura stabile ed eventuale sigillatura dell’organo di intercettazione generale posto a monte o in corrispondenza del punto di consegna. La messa fuori servizio può essere anche parziale con la sospensione dell’erogazione di gas a una parte dell’impianto oppure a un apparecchio non idoneo al funzionamento.
Nota La sigillatura può essere sostituita da altra operazione (analoga ed equivalente dal punto di vista dell’efficacia) che dia evidenza all’intervento di riattivazione dell’impianto.
10.10 messa in gas: Procedimento con cui si sostituisce l’aria che si trova nella tubazione (di un impianto gas) con il gas distribuito. [UNI EN 1775:2007, punto 3.7.1]
Nota L’operazione si definisce, anche, con il termine "spurgo".
10.11 modifica: Operazione che comporta (o può comportare) variazioni dell’impianto gas esistente o degli apparecchi ad esso collegati, quali per esempio: ampliamento, trasformazione, manutenzione straordinaria, sostituzione di apparecchi, rimozione di apparecchi.
10.12 posa di un apparecchio: Installazione di un apparecchio, nel luogo predefinito, sia esso di tipo fisso che mobile. La posa può comprendere o meno i collegamenti con i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, ma non comprende il collegamento tra l’apparecchio e l’impianto interno.
10.13 prova di resistenza meccanica: Procedimento per il controllo della conformità della tubazione ai requisiti di resistenza meccanica.
10.14 rimessa in servizio: Interventi da compiere per riportare l’impianto gas nelle normali condizioni di servizio dopo una messa fuori servizio.
10.15 ripristino della tenuta: Procedimento che, a seguito di interventi appositi, consente di ottenere un sistema (per esempio un impianto interno o un sistema fumario) rispondente ai requisiti di tenuta.
Nota Solitamente gli interventi appositi vengono preceduti dalla ricerca e localizzazione di uno o più punti di rilascio (di gas combustibile o di altro fluido gassoso).
10.16 verifica: Procedimento che consente di controllare i requisiti di sicurezza di un impianto gas.
Nota La verifica dei requisiti di sicurezza tende a riscontrare, a seconda dei casi, la funzionalità o l’idoneità, le condizioni per il funzionamento temporaneo o per quello illimitato.
10.17 verifica di tenuta: Procedimento che consente di controllare i requisiti di tenuta.
Nota La verifica di tenuta può essere effettuata, per esempio, su un impianto interno in esercizio oppure su un camino in esercizio.
10.18 controllo visivo: Controllo eseguito sulle parti dell’impianto visibili e/o ispezionabili senza l’ausilio di strumenti. Sono, per esempio, considerati controlli visivi: - il controllo delle tubazioni e dei relativi accessori installati a vista; - il controllo della sezione libera delle predisposizioni per la ventilazione e l’aerazione dei locali; - il controllo delle predisposizioni edili e meccaniche per l’evacuazione dei prodotti della combustione.
10.19 controllo strumentale: controllo eseguito con l’ausilio di strumenti appropriati. Il controllo strumentale può essere di tipo geometrico o di tipo funzionale. Sono considerati controlli geometrici quelli in cui si utilizzano strumenti come il metro per controllare le sole misure geometriche come, per esempio, l’area dell’apertura di ventilazione. Sono, per esempio, considerati controlli strumentali di tipo funzionale: - il controllo della tenuta dell’impianto interno; - il controllo del corretto afflusso di aria comburente; - il controllo dell’assenza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente; - il controllo del tiraggio dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione funzionanti a tiraggio naturale.
11 DEFINIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI
11.1 accertatore: Personale tecnico incaricato dal distributore del gas di effettuare l’accertamento documentale.
11.2 controllore: Tecnico che effettua il controllo.
11.3 fabbricante: Persona fisica o giuridica responsabile della fabbricazione di un prodotto, ovvero (a seconda dei casi e ove previsto), della progettazione o della messa in opera del progetto, della ricerca e della ricezione dei singoli componenti e/o dei gruppi funzionali costituenti il prodotto finito, nonché del fissaggio, dell’assemblaggio, del collaudo funzionale, del confezionamento, dell’imballaggio e/o dell’etichettatura in vista dell’immissione in commercio a proprio nome o marchio od altro segno distintivo. Si definisce "fabbricante" anche la persona fisica o giuridica che mette in commercio (per esempio, a titolo di vendita e/o locazione e/o noleggio, anche se gratuito), un prodotto rimesso a nuovo assumendosi gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative applicabili.
Nota Con "rimessa a nuovo" si intende l’insieme delle operazioni atte a ripristinare la funzionalità e le prestazioni di un prodotto precedentemente immesso sul mercato e poi dismesso, al fine di immetterlo nuovamente in commercio e/o metterlo in servizio in un differente impianto. Ciò comporta la necessità di accertamento da parte del "fabbricante" (anche se diverso dal fabbricante originario) della conformità del prodotto "rimesso a nuovo" a tutte le disposizioni legislative applicabili.
11.4 installatore: Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di installazione, ampliamento o modifica.
Nota L’installatore opera al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza all’impianto gas, in qualsiasi caso (realizzazione di un impianto nuovo o modifica ad un impianto esistente).
11.5 manutentore: Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di controllo e manutenzione.
Nota 1 Il manutentore opera al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza all’impianto gas. A seconda dei casi e delle necessità, egli può effettuare operazioni atte a limitare l’inevitabile degrado dell’impianto gas e degli apparecchi, dovuto all’azione combinata di sollecitazioni meccaniche, sollecitazioni termiche ed usura, che ne possono ridurre il livello di sicurezza, sia direttamente per rottura o disattivazione (degli apparecchi, dei componenti o dei dispositivi), sia indirettamente a causa di deriva dei valori delle regolazioni.
Nota 2 Il manutentore può effettuare trasformazioni qualora ciò non comporti variazioni geometriche o dimensionali dell’impianto.
11.6 verificatore: Tecnico che effettua la verifica.
12 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI ED AGLI EVENTI [...]
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