F.A.Q. DM del 26 gennaio 2023 n. 45 - Chiarimenti
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26 Novembre 2024 | ||
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F.A.Q. DM del 26 gennaio 2023 n. 45 - Chiarimenti ID 20461 | 25.09.2023 / In allegato FAQ più ricorrenti sul DM del 26 gennaio 2023 n. 45 - Chiarimenti | Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo (di seguito “Regolamento”). F.A.Q. - DM del 26 gennaio 2023 n. 45 - Chiarimenti Ambito di applicazione del Regolamento 1. Il Regolamento si applica in un sito non notificato (artt. 242 o 245, D.Lgs. n. 152/2006) ricadente in un SIN? L’art. 242-ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 individua l’ambito di applicazione della norma “Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale”. Pertanto, il Regolamento si applica anche ai siti non notificati ai sensi degli artt. 242 (in caso di responsabile della contaminazione) o 245 (in caso di soggetto interessato), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della normativa previgente di cui al D.M. n. 471 del 1999. Art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento 2. Quando si può ritenere soddisfatta la condizione di accertamento del non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli (CSC), ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli (CSR) approvate ai sensi dell’art. 242, comma 4, del D.Lgs 152/2006? La norma fa espresso riferimento alle “procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del Regolamento legislativo n. 152 del 2006”. Conseguentemente si possono avere le seguenti ipotesi: a) nel caso si rilevi C<CSC da indagini preliminari eseguite ai sensi dell’art. 242-ter, comma 4, lett. a), o dell’art. 252, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la condizione è soddisfatta con l’autocertificazione prevista dal medesimo comma 4-bis dell’art. 252, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso; 3. Cosa deve attestare la relazione asseverata nel caso di interventi e opere di cui all’art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento ? Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento, la relazione asseverata deve attestare la tipologia di interventi e opere e il rispetto delle seguenti condizioni previste dal comma 1, lett. f), del medesimo articolo: - gli interventi e le opere non interferiscono con le acque sotterranee secondo la definizione riportata all’art.3, comma 1, lett.g); 4. La relazione asseverata di cui all'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento può essere redatta solo se si conoscono gli esiti delle indagini di caratterizzazione e le aree risultano già svincolate dal MASE? Si rinvia ai precedenti chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento. Si segnala, altresì, che la relazione deve asseverare anche che gli interventi e le opere non interferiscono con le acque sotterranee secondo la definizione riportata all’art.3, comma 1, lett.g): “interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Relazione tecnica asseverata 5. È previsto un riscontro del Ministero alla trasmissione di una relazione asseverata? Non è previsto alcun riscontro da parte del Ministero sulle relazioni tecniche asseverate. L’art. 5, comma 3, e l’art. 7, comma 3, del Regolamento prevedono, infatti, che la relazione sia inviata al Ministero per opportuna informazione. 6. Il Regolamento prevede che la relazione asseverata sia a cura di un tecnico abilitato. Cosa si intente per tecnico abilitata e quali requisiti deve avere? Art. 6 del Regolamento 7. Nel caso in cui nell’area interessata dall’intervento vi sia anche un progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) approvato, si applica l’art. 6 del Regolamento? L’art. 6 del Regolamento fa espresso riferimento alle “attività di messa in sicurezza operativa del sito” inteso “nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee)” secondo la definizione di cui all’art. 240, comma 1, lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Conseguentemente, la norma di semplificazione del Regolamento si applica in presenza di MISO per entrambe le matrici (suolo e falda). Se la MISO riguarda una sola matrice e l’altra è potenzialmente contaminata o contaminata, le disposizioni dell’art. 6 non si applicano. Si precisa che la disposizione si applica per “interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, ossia: - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche; [...] Segue in allegato Fonte: MASE Collegati |
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