Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 / Decreto Whistleblowing
ID 19221 | 15.03.2023
Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
(GU n.63 del 15.03.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2023 ________
Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo
1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
3. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
4. Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Art. 2. Definizioni Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo Art. 4. Canali di segnalazione interna Art. 5. Gestione del canale di segnalazione interna Art. 6. Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna Art. 7. Canali di segnalazione esterna Art. 8. Attività svolte dall’ANAC Art. 9. Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC Art. 10. Adozione di linee guida Art. 11. Disposizione relativa al personale dell’ANAC ed alla piattaforma informatica Art. 12. Obbligo di riservatezza Art. 13. Trattamento dei dati personali Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni Art. 15. Divulgazioni pubbliche Art. 16. Condizioni per la protezione della persona segnalante Art. 17. Divieto di ritorsione Art. 18. Misure di sostegno Art. 19. Protezione dalle ritorsioni Art. 20. Limitazioni della responsabilità Art. 21. Sanzioni Art. 22. Rinunce e transazioni Art. 23. Abrogazioni di norme Art. 24. Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 25. Disposizioni finanziarie ...
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