Slide background

Legge 30 novembre 2017 n. 179

ID 5272 | | Visite: 9771 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/5272

Legge 179 2017

Legge 30 novembre 2017 n. 179 "Whistleblowing" / Consolidato 04.2023

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

(GU n. 291 del 14.12.2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2017

Aggiornamenti all'atto

15/03/2023
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15/03/2023, n.63) - Testo consolidato 04.2023

Modifiche al D.lgs. 231/2001 Responsabilità amministrati Enti:

Art. 2. Legge 30 novembre 2017 n. 179 -  Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 -bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) , di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) , sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2 -ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 -bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2 -quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».


...

Correlati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 30 novembre 2017 n. 179 Consolidato 04.2023.pdf)Legge 30 novembre 2017 n. 179 Consolidato 04.2023
 
IT645 kB142
Scarica questo file (Legge 30 novembre 2017  n. 179.pdf)Legge 30 novembre 2017 n. 179
Whistleblowing
IT1499 kB1238

Tags: Sicurezza lavoro Sistemi Gestione Sicurezza lavoro