Regolamento (UE) 2025/40 - Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio / Pubblicato in GU
Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 100097 del 21 Aprile 2025 | ||
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Regolamento (UE) 2025/40 - Reg. imballaggi e rifiuti di imballaggio ID 23335 | 22.01.2025 / In allegato Pubblicato nella GU L 2025/40 del 22.01.2025 il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE Entrata in vigore: 11.02.2025 Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026. Tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029. Abrogazione e disposizioni transitorie La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli: a) l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento; b) l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva; c) l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028; d) l’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029. La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028. Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L’articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030. Immagine - Regolamento (UE) 2025/40 Entrata in vigore e abrogazioni Articoli / Allegati CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI _____________ Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio. 2. Il presente regolamento contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell’ambiente. 3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE («la gerarchia dei rifiuti»). Articolo 2 Ambito d’applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici. 2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni normative dell’Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto. Tuttavia, qualora il presente regolamento confligga con la direttiva 2008/68/CE, quest’ultima prevale. [...] Segue in allegato Collegati Direttiva 94/62/CE Imballaggi e rifiuti di imballaggio | Testo consolidato Vademecum imballaggi e rifiuti di imballaggio Norme armonizzate direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggi ![]() |
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