Regolamento prodotti a deforestazione zero (EUDR) / Documento di Orientamento
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Newsletter n. 99455 del 15 Dicembre 2024 | ||
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Regolamento prodotti a deforestazione zero (EUDR) / Orientamenti ID 22928 | 13.11.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento - Per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero. GU C C/2024/6789 del 13.11.2024 Prorogata l'applicazione di 1 anno al 30 Dicembre 2025 - News Il Consiglio, in data 3 dicembre 2024, ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo su una proposta di modifica puntuale del regolamento UE sulla deforestazione, che ne rinvia di 12 mesi la data di applicazione. (EUDR - European Deforestation-free products Regulation) Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010. Il regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di: a) ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale; L'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (in prosieguo «EUDR») stabilisce che la Commissione può formulare orientamenti al fine di agevolare l'attuazione armonizzata del regolamento. Il presente documento di orientamento non è giuridicamente vincolante; intende soltanto fornire informazioni su taluni aspetti dell'EUDR. Non sostituisce né aggiunge o modifica le disposizioni dell'EUDR, che stabilisce gli obblighi giuridici. Il presente documento di orientamento non andrebbe considerato isolatamente come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione. Il presente documento di orientamento costituisce tuttavia un utile materiale di riferimento per chiunque debba conformarsi all'EUDR, in quanto chiarisce ulteriormente parti specifiche del testo legislativo e può quindi fungere da guida per operatori e commercianti. Può inoltre orientare le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all'applicazione, nonché gli organi giurisdizionali nazionali, nel processo di attuazione e applicazione dell'EUDR. Le questioni affrontate nel presente documento sono state discusse e sviluppate in collaborazione con i rappresentanti designati degli Stati membri. Ulteriori questioni potranno essere affrontate quando sarà stata acquisita un'esperienza più ampia nell'applicazione dell'EUDR; in tal caso il documento di orientamento sarà rivisto di conseguenza. Per tutte le questioni trattate nel presente documento di orientamento si osservi che, conformemente al considerando (43), le definizioni contenute nel regolamento si basano sui lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Il principio di proporzionalità, che è uno dei principi generali del diritto dell'Unione, si applica all'interpretazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione. La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri. Indice 1. DEFINIZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE» 2. DEFINIZIONE DI «OPERATORE» 3. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICA PER L’APPLICAZIONE 4. DOVUTA DILIGENZA E DEFINIZIONE DI «RISCHIO TRASCURABILE» 5. CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI «COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO» 6. LEGALITÀ 7. GAMMA DI PRODOTTI 8. REGOLARE MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA 9. PRODOTTI COMPOSTI 10. IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI SISTEMI DI VERIFICA DA PARTE DI TERZI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO 11. USO AGRICOLO ALLEGATO I Collegati
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