Linee guida monitoraggio PFAS acque consumo umano / EC 07.08.2024
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27 Novembre 2024 | |||||
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Linee guida monitoraggio PFAS acque consumo umano EC 08.2024 ID 22403 | 07.08.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Linee guida tecniche sui metodi d’analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano C/2024/5414 GU C/2024/4910 del 7.8.2024 La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (di seguito «la direttiva» o «la direttiva Acqua potabile»), entrata in vigore il 12 gennaio 2021, ha introdotto parametri e valori di parametro per le sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS): 0,50 μg/l (500 ng/l) per il parametro «PFAS - totale» e 0,10 μg/l (100 ng/l) per il parametro «somma di PFAS », che comprende 20 PFAS. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a questi parametri entro il 12 gennaio 2026, avendo la facoltà di includere nelle rispettive disposizioni nazionali di recepimento della direttiva valori più rigorosi o parametri aggiuntivi. In linea con l'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva e sulla base di una consultazione approfondita degli Stati membri, il presente documento stabilisce le linee guida tecniche sui metodi d'analisi per monitorare le PFAS verificando i parametri « PFAS - totale » e « somma di PFAS » stabiliti dalla direttiva Acqua potabile (rifusione). Queste linee guida tecniche includono alcuni degli approcci e dei metodi d’analisi ritenuti più adeguati per il monitoraggio di tali parametri, sulla base di una valutazione tecnica e socioeconomica. Le sostanze ricomprese nel parametro «somma di PFAS » sono elencate nell'allegato III, parte B, punto 3, della direttiva. Il parametro «PFAS - totale » è definito nell'allegato I della direttiva come «la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche». Si rileva in tutta l'UE una crescita del numero di casi di alta concentrazione di PFAS nell'acqua dolce, compresa l'acqua potabile. La Commissione europea incoraggia pertanto gli Stati membri ad applicare rapidamente le presenti linee guida per accelerare il monitoraggio delle PFAS ad elaborare le misure necessarie per conseguire la conformità ai parametri della direttiva. 2. Le disposizioni della direttiva sul monitoraggio delle PFAS L'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva così recita: « [...] la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri 'PFAS - totale' e 'somma di PFAS', compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento». I requisiti relativi ai limiti di rilevazione, ai valori di parametro e alla frequenza di campionamento sono illustrati di seguito. 2.1. Valori di parametro I valori di parametro sono indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva:
Entro il 12 gennaio 2026 questi valori di parametro devono essere rispettati nei punti stabiliti dall'articolo 6. 2.2. Limiti di rilevazione (limite di quantificazione) Il criterio minimo per il limite di quantificazione (LOQ) è pari o inferiore al 30 % del valore di parametro. Questo requisito è stabilito nell'allegato III, parte B, della direttiva, con riferimento alla definizione di LOQ di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/90/CE della Commissione. Ciò significa che il LOQ dovrebbe essere 30 ng/l (0,03 μg/l) o inferiore per il parametro « somma di PFAS » e 150 ng/l (0,15 μg/l) o inferiore per il parametro « PFAS - totale ». L'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/90/CE della Commissione definisce il LOQ come «un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di una norma o di un campione adeguati e può essere ottenuto dal punto di calibrazione più basso sulla curva di calibrazione, ad esclusione del bianco». Il LOQ (o LOD) può essere ragionevolmente calcolato solo per singole sostanze. Poiché i valori di parametro delle PFAS per il parametro « somma di PFAS » rappresentano la somma di 20 singole sostanze, si raccomanda un LOQ pari o inferiore a 1,5 ng/l per le singole sostanze al fine di ottenere una cifra significativa per la totalità delle 20 PFAS rilevate. Per il PFHxS, il PFOA, il PFOS e il PFNA (PFAS estremamente preoccupanti secondo la valutazione dell'EFSA del 2020 [5]), si dovrebbe puntare a un limite di quantificazione essere ben al di sotto di 1,5 ng/l per ridurre i potenziali effetti negativi e rispecchiare l'alta rilevanza tossicologica di queste quattro sostanze. 2.3. Frequenza di campionamento La frequenza minima di campionamento e analisi è indicata nell'allegato II, parte B, tabella 1, della direttiva Acqua potabile. Il numero di campioni dipende dal volume di acqua potabile distribuito o prodotto ogni giorno in una determinata zona di fornitura. Può essere necessario adottare altre frequenze di campionamento, sulla base delle valutazioni del rischio del bacino idrografico e del sistema di fornitura effettuate a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della direttiva. [...] Segue in allegato Indice Abbreviazioni 1. Introduzione 2. Le disposizioni della direttiva sul monitoraggio delle PFAS 3. Metodi d’analisi per il monitoraggio del parametro «somma di PFAS» 4. Metodi d’analisi per il monitoraggio del parametro «PFAS - totale» 5. Riferimenti Collegati |
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