DL 28 luglio 2023 n. 98 / Tutela dei lavoratori nelle emergenze climatiche
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27 Novembre 2024 | ||
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DL 28 luglio 2023 n. 98 / Tutela dei lavoratori emergenze climatiche ID 20052 | 28.07.2023 / DL Pubblicato in GU Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98 Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (GU n.175 del 28.07.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2023 _______ In allegato - Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98 (GU n.175 del 28.07.2023) ... Art. 1. Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n) , e o) , del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Art. 2. Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. Art. 3. Linee guida in materia in salute e sicurezza 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Art. 4. Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento 1. Il contributo di solidarietà di cui dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ...
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