Piano di sicurezza degli scavi
ID 12616 Rev. 0.0 del 23.02.2021
In allegato documento di sintesi, esempio tavola tecnica, modello PSC.
Il D.lgs. 81/08 prevede che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) comprenda almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere (layout di cantiere) e, quando la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
Il piano di sicurezza degli scavi ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza adottate per lo svolgimento delle attività di scavo in cantiere.
In particolare vengono definite le seguenti caratteristiche di uno scavo:
- la tipologia delle fasi di scavo;
- le tecnologie che verranno utilizzate durante lo scavo;
- le modalità per la realizzazione degli accessi agli scavi e dei sistemi di sostegno delle pareti degli scavi;
- le misure di prevenzione e protezione procedurali a cui attenersi durante gli scavi e le eventuali emergenze.
D.lgs. 81/08
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Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
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1. Sicurezza degli scavi e delle fondazioni D.Lgs. 81/08
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII.
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
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2. Tipologie di attività che prevedono degli scavi
Le attività di scavo sono parte integrante di moltissimi PSC che riguardano opere di ingegneria civile ed industriale:
- scavi per fondazioni;
- scavi per impianti idraulici, elettrici, altro;
- scavi per costruzioni stradali e ferroviarie.
In particolare gli scavi si possono dividere in due categorie principali: scavi a cielo aperto e scavi sotterranei.
Gli scavi a cielo aperto sono a loro volta divisibili in:
- scavi di splateamento e sbancamento;
- scavi a sezione obbligata.
Mentre quelli sotterranei:
- scavi con andamento orizzontale o inclinato;
- scavi con andamento verticale.
2.1 Caratteristiche dei terreni
Preliminare all’analisi del rischio per la redazione di PSC, tavola degli scavi e procedure c’è sicuramente l’analisi del terreno e degli eventuali problemi di instabilità connessi.
2.1.1 Terreno costituito da rocce
Sono generalmente costituiti ad materiale con elevata resistenza meccanica. Possono essere costituiti da:
- rocce coerenti;
- rocce semicoerenti;
- rocce pseudocoerenti.
2.1.1.1 Rocce coerenti
Gli elementi costituenti possono essere più o meno cementati tra loro ed il materiale, se isolato in campioni, conserva le medesime caratteristiche chimiche, fisiche e geometriche, anche dopo prolungata immersione in acqua.
Gli ammassi rocciosi presentano una notevole resistenza all’abbattimento, buone caratteristiche di tenuta e risposta con stile rigido alle sollecitazioni.
Le caratteristiche meccaniche possono essere inficiate dalla presenza di discontinuità strutturali (giunti di strato, fratture, diaclasi, ecc.).
[...]
2.2 Meccanica dei terreni
La capacità della parete di scavo di autosostenersi in assenza di opere di stabilizzazione deve essere valutata in sede progettuale in modo rigoroso; è necessario quindi effettuare tutte le indagini preliminari di natura geologica e geotecnica e le relative elaborazioni, cui si è già accennato nei capitoli precedenti.
Infatti, è possibile dare allo scavo un’inclinazione (definita Inclinazione di sicurezza, scarpa, angolo di scarpa) tale per cui essa risulti stabile nel breve periodo e non vi sia pericolo di crollo.
Detta inclinazione di sicurezza è determinata dalle caratteristiche della parete di scavo; tra quelle di maggiore interesse vanno ricordate:
- le condizioni geologiche (presenza di discontinuità quali, ad esempio, fratture e/o intercalazioni di livelli litologicamente differenti) e idrogeologiche (eventuale presenza e condizioni di circolazione delle acque sotterranee);
- le caratteristiche geometriche (altezza);
- le caratteristiche geomeccaniche della roccia (angolo di attrito interno, coesione);
- le condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimità della parete di scavo, quali costruzioni, edifici, ecc.).
Le metodiche di valutazione della stabilità di un versante (sia esso naturale o artificiale) tengono conto di questi fattori. In via del tutto preliminare si può comunque evidenziare che:
- la presenza di discontinuità (fratture, diaclasi, giunti, ecc.) agisce a sfavore della stabilità;
- le condizioni di saturazione del terreno diminuiscono il valore della resistenza interna del materiale;
- la presenza di falde idriche sospese nell’ambito del versante, analogamente alla presenza di costruzioni o ingombri di qualsivoglia natura in prossimità del limite della parete di scavo, costituiscono sovraccarichi che agiscono a sfavore della stabilità;
- l’aumentare dell’altezza agisce a sfavore della stabilità;
- all’aumentare dell’angolo di attrito interno del materiale e della sua coesione aumenta l’angolo di scarpa e, conseguentemente, la stabilità del versante. Nel caso limite, di seguito illustrato, di pareti verticali in terreni coesivi entra in gioco quale fattore preponderante nel determinare la stabilità dello scavo, l’altezza dello stesso.
I terreni si dispongono naturalmente sotto l’azione della forza di gravità, secondo un angolo di inclinazione rispetto all’orizzonte che si chiama angolo di declivio naturale (angolo di attrito) e che varia con il tipo di terreno ed con il contenuto d’acqua, come indicato nella tabella seguente:
Tabella 1 - Angoli di declivio naturale
4.2.2 Tipologia di sistemi metallici di puntellazione per scavi
I sistemi di puntellazione metallici per scavi sono normati secondo quattro tipologie così definite: Sistema di puntellazione per scavi supportato al centro (tipo CS).
Tale sistema (denominato con la sigla “tipo CS” dalla norma tecnica UNI EN 13331-1) è costituito da coppie di pannelli collegati mediante puntelli fissati lungo la loro linea mediana verticale formanti l’unità o modulo (Figura 5) e deve possedere le seguenti caratteristiche:
- il sistema di puntellazione deve essere costituito da almeno due unità;
- i bordi verticali fra le due unità devono risultare sempre collegati;
- il sistema di puntellazione non deve avere più di un modulo superiore;
- il modulo superiore deve disporre di almeno due puntelli sull’armatura del pannello.
Il profilo inferiore a lama ne facilita il posizionamento.
4.2.2.1 Sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (tipo ES)
Tale sistema (denominato con la sigla “tipo ES” dalla norma tecnica UNI EN 13331-1) è costituito da coppie di pannelli collegati mediante puntelli fissati lungo i loro bordi verticali che formano l’unità o modulo.
Tale sistema si distingue inoltre in:
- sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione variabile della lunghezza (SV) (Figura 6);
- sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione incrementale della lunghezza e collegamenti dei puntelli a rotazione limitata (Figura 7).
Legenda
1 Insieme di base
2 Insieme superiore
bc Larghezza interna puntellazione per scavi
Figura 5 - Sistema di puntellazione per scavi supportato al centro (tipo CS)
Legenda
1 Pannello
2 Puntello con regolazione variabile della lunghezza
3 Bordo di taglio
4 Armatura pannello
5 Punto di movimentazione
bc Larghezza interna puntellazione per scavi
hc Distanza del puntello dalla base
Figura 6 - Sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione variabile della lunghezza (SV)
Legenda
1 Pannello
2 Puntello con regolazione incrementale della lunghezza
3 Collegamento a rotazione limitata
4 Armatura pannello integrale
Figura 7 - Sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione incrementale della lunghezza
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Fonti
Riduzione del rischio nelle attività di scavo – INAIL 2016
Guida ISPESL 2008 per l’esecuzione in sicurezza delle attività di scavo
Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto – INAIL 2018
UNI EN 13331-1:2004 “Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 1: Specifiche di prodotto”
UNI EN 13331-2:2004 “Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 2: Verifica mediante calcolo o prove”
D.Lgs. 81/08
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Guida ISPESL per l’esecuzione in sicurezza delle attività di scavo
Riduzione del rischio nelle attività di scavo 2016
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Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto - Quaderno Tecnico INAIL 2018
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Modelli semplificati POS | PSC | PSS | FO