Interpello ambientale 26.01.2023 - Esclusione etichettatura imballaggi per prodotti con etich. energetica
Appunti Ambiente | ||
29 Novembre 2024 | ||
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Interpello ambientale 26.01.2023 / Esclusione etichet. imballaggi ID 18817 | 26.01.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale Istanza di interpello in materia ambientale - relativo all’interpretazione dell'articolo 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 in riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1369. L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome. Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale) Tutti gli interpelli ambientali Interpello ambientale 26.01.2023 OGGETTO: Istanza di interpello in materia ambientale - relativo all’interpretazione dell'articolo 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 in riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1369. QUESITO Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, è stato richiesto di chiarire, stante l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006, le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento alle etichette energetiche previste dal Regolamento (Ue) 2017/1369. RIFERIMENTI NORMATIVI Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue: 1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare: - l’articolo 219 del predetto decreto definisce i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA In riferimento all’istanza in questione, si rappresenta quanto segue. L’articolo 219, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” Tale disciplina – da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2023, alla luce delle disposizioni sopra richiamate – ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE. Le previste Linee guida tecniche sull’etichettatura degli imballaggi sono state adottate con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, successivamente abrogato e sostituito dal D.M. 28 settembre 2022, n. 360, volto a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi. In ordine a talune particolari tipologie di prodotti – quali, pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche – vi è già un obbligo di etichettatura, sull’efficienza energetica, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369, recante una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente a detta efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei suddetti prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia. Il Regolamento di cui sopra, che prevede specifici obblighi in capo a determinati soggetti in riferimento ad alcuni prodotti, rinvia poi a successivi atti delegati l’adozione di una disciplina di dettaglio, volta a delineare i requisiti specifici dell’etichettatura energetica, che potrà prevedere anche che detta etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto. Pertanto, nelle more dell’adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369. Fonte: MASE Collegati |
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