Esperto in interventi di risanamento radon / Rev. 1.0 del 04 gennaio 2023
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Esperto in interventi di risanamento radon / Rev. 1.0 del 04.01.2023 ID 16926 | 04.01.2023 / In allegato documento completo Update Rev. 1.0 del 04 gennaio 2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti naturali ed artificiali, ed alla Sezione I (disposizioni Generali) con l’art. 15 stabilisce quali sono le figure professionali che in virtù del proprio titolo di studio e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II, possono essere considerate esperte in interventi risanamento e mitigazione radon. I requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, allegato XVIII sono definiti all’art. 15 punto 2 dell’allegato II. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (N.B. i requisiti a) e b) modificati dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203) a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili; Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Art. 15 Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ EURATOM, allegato XVIII) Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27 Agosto 2020, introduce molte novità nel campo della protezione dal radon. Esso sono contenute nel Titolo IV. La prima novità è che (diversamente dal passato) è regolamentata sia: - La protezione dal radon negli ambienti di vita In entrambi i casi si tratta di situazioni di esposizione esistente La seconda novità è nel caso di situazioni di esposizione esistente, lo strumento operativo per la radioprotezione NON è più il Livello di azione, ma è il Livello di Riferimento (LdR). La terza novità è nel rafforzamento del legame tra d.lgs 81/08 e decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (vedere art. 244). Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 244. Modifiche decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 1. L’articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia». Inquadramento generale Dalle Definizioni: 86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose; 134) «situazione di esposizione esistente»: una situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è necessaria o non è più necessaria l’adozione di misure urgenti; Il Livello di Riferimento (LdR) va a sostituire il Livello di Azione (LdA) Livello di Azione (LdA) = la dose o la concentrazione di attività oltre la quale è richiesto di intervenire per ridurre le esposizioni. Il valore di LdR scelto dipenderà dalle circostanze esterne ma l’ottimizzazione della protezione si applica anche al di sotto del LdR. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro sono espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria. Ambienti di vita a) 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti; Ambienti di lavoro c) 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro; Schema 1 - LdR Radon Esposizione al radon nei luoghi di lavoro: Decreto legislativo 101/2020 - art. 16 Campo di applicazione Le disposizioni si applicano a: a) luoghi di lavoro sotterranei (ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno); (art. 7 comma 1 lettera 86-bis - nuova definizione introdotta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203) Obblighi dell'esercente Obbligo per l’esercente di completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti: 1. dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’art. 16 comma 1, lettere a) e d) (luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali); 2. dalla pubblicazione nella GURI dell’elenco delle aree di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (luoghi di lavoro in locali semint. o al PT, localizzati nelle aree prioritarie); 3. dalla pubblicazione nella GURI del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 1, lettera c) o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (specifiche tipologie di luoghi di lavoro). Fermo restando quanto previsto dai punti 1 e 2 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. [...] Schema 2 - Art. 17 Obbligo dell’esercente Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Art. 17. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies). 1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti: a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d); b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b); c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c); d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c). 1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportatala valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico. 3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale. 4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’art. 12, comma 1, lettera d), l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’art. 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’art. 130, commi 3, 4, 5 e 6. 5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti. 6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II. Art. 18. Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater). 1. I risultati delle misurazioni di cui all’articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all’articolo 155 all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 13 secondo le modalità indicate dall’ISIN. 2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, di cui all’articolo 17 comma 3, l’esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l’Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati. 4. L’esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all’esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall’articolo 17, comma 5. [...] Schema 3 - Decreto legislativo 101/2020 – art. 17-19 Note (1) Le misure sono eseguite da servizi di dosimetria radon riconosciuti idonei (ex art. 155, 127). ...Segue in allegato Certifico Srl - IT Rev. 1.0.2023 Matrice revisioni
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