Temperature climatizzazione invernale/estiva edifici pubblici / Dal 01.05.2022 al 31.03.2023
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02 Maggio 2025 | ||
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Temperature climatizzazione invernale/estiva edifici pubblici - Limiti ID 16514 | 29.04.2022 / Download scheda La temperature dell’aria, dal 01.05.2022 al 31.03.2023, negli edifici pubblici, salvo ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ecc, non deve essere superiore, in inverno, i 19 gradi centigradi ed in estate, a 27 gradi centigradi + tolleranze. Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 Art. 19-quater. Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici 1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili / ndr) non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza. DPR 16 aprile 2013 n. 74 4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche' le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorita' comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori. Collegati
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