Circolare prot. n. 39841 del 27.12.2021 / Proroga validità CFP ADR ed attestati di formazione consulenti ADR
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Circolare prot. n. 39841 del 27.12.2021 ID 15289 | 28.12.2021 / In allegato Circolare e Tabella di sintesi Proroga validità CFP ADR ed attestati di formazione consulenti ADR Proroghe di validita’ di patenti ed altri documenti abilitativi alla guida rilasciati in Italia nonche’ di attestati e certificazioni per il loro rilascio o conferma di validità. Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II” Ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi. L’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022. Ai fini di quello che qui rileva, ne consegue che: - ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022; Inoltre si rammenta che in data 23 marzo 2021 l’Italia ha sottoscritto i seguenti accordi multilaterali: - M333, che detta disposizioni in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2 quanto ai certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose; In virtù dei predetti accordi i predetti certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza, se in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso rimangono validi fino al 30 settembre 2021 a condizione che siano superati entro il 1° ottobre 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità. La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot.n. 24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla circolare prot.n. 25080 del 03 agosto 2021. |
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