Prestazioni di lavori accessorio e applicazioni TUS | Casi
Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||
30 Novembre 2024 | ||||||||||
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Prestazioni di lavori accessorio e applicazioni TUS | Casi Documento allegato sulle prestazioni di lavoro accessorio (voucher) e applicazione norme del D.Lgs. 81/2008 In materia di prestazioni di lavoro accessorio (voucher), l'art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008 (così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015), stabilisce che: Regime di pena tutela Vige pertanto, l'applicazione del regime di tutela piena del D.Lgs. n. 81/2008, quando il lavoro è prestato a favore di un soggetto avente la qualifica di imprenditore o di professionista, indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto. Regime di tutela limitata del lavoro accessorio negli altri casi L'art. 3, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che “Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21” (non si applica il regime di tutela pieno previsto per i lavoratori subordinati (e equiparati), bensì solo quello di tutela limitata che l'art. 21 dello stesso decreto accorda ai lavoratori autonomi e alcuni altri soggetti (es. collaboratori dell'impresa familiare)). In tali casi, i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, e la facoltà di chiedere di beneficiare della formazione prevista per i lavoratori (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) e/o della sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008). Casi di esclusione Esclusi dal campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, e dalle altre norme in materia: - i piccoli lavori domestici a carattere straordinario; Tale previsione si raccorda con quella dall'art. 2, c.1, lett. a) dello stesso decreto che esclude dal suo campo applicativo i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) i quali ricevono, pertanto, dall'ordinamento giuridico solo una tutela generale. Divieto del lavoro accessorio nell'appalto L'art. 48, c.6, del D.Lgs n. 81/2015, in ogni caso è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. Tabella riassuntiva - Lavoro accessorio e sicurezza sul lavoro
segue in allegato |
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