Valutazione del rischio EMC lavoratori portatori di pacemaker | Ed. 2019
Documento | ||||||||||||||
30 Novembre 2024 | ||||||||||||||
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Valutazione del rischio EMC lavoratori portatori di pacemaker ID 2526 | Ed. 2.0 16 Aprile 2019 Documento Valutazione del rischio EMC per i lavoratori portatori di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA) e Pacemaker (PMK) secondo quanto previsto dalla nuova Direttiva EMC lavoro 2013/35/UE attuata con il D.Lgs. 159/2016 in vigore dal 2 Settembre 2016. Se il lavoratore ha defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs) la procedura specifica per la valutazione del rischio dell'esposizione ai campi elettromagnetici è trattata nella norma CEI EN 50527-2-2. Definizione ICD - Implantable cardioveter defibrillator, punto 3.2 CEI EN 50527-2-2: “ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE comprinsing an IMPLANTABLE PULSE GENERATOR and LEAD(S) that is intended to detect and correct tachycarduas and fibrillation by application of CARDIOVERSION/-DEFRIBILLATION PULSE(S) to the heart.”
Un gruppo di lavoratori particolarmente a Rischio EMC è quello dei portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA/PMK), dato che i campi elettromagnetici di forte entità possono interferire con il normale funzionamento dei dispositivi impiantabili attivi. Il Documento tecnico, intende fornire una procedura operativa per effettuare al Valutazione del rischio EMC lavoro di lavoratori portatori di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA) e Pacemaker (PMK), in accordo con il Testo unico Sicurezza e in applicazione della norma di "Buona Tecnica" EN 50527-2-1:2013 Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker). Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico prima e l’emanazione della Direttiva 2013/35/UE (che ha abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l’attuale formulazione del Capo IV) poi, l’entrata in vigore di questo Capo dovrebbe avvenire (con un testo diverso dall'attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva 2013/35/UE) entro il 01/07/2016. I Dispositivi medici impiantabili attivi DMIA sono normati dalla Direttiva di Prodotto Direttiva 90/385/CEE, (Direttiva che prevede la marcatura CE). La valutazione del rischio per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati sarà quindi del tutto specifica e prescinderà dal mero rispetto di valori di azione e limiti di esposizione, avvalendosi peraltro della collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico o struttura curante o fabbricante sulla natura e caratteristiche del dispositivo (livelli di immunità, tipologia di malfunzionamento) o protesi. Come specificato in generale dalla CEI EN 50527-1, la valutazione del rischio si basa sul presupposto che i DMIA debbano funzionare senza alcuna influenza fino al superamento dei livelli di riferimento per la popolazione della 1999/519/CE (con l'eccezione dei campi magnetici statici) quando i DMIA sono stati impiantati e programmati conformemente alle buone pratiche mediche. Certifico Srl - IT Rev. 2.0 2019
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