Regolamento (UE) 2018/669: XI Adeguamento al progresso tecnico (ATP)
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27 Novembre 2024 | ||
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Regolamento CLP: XI Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) Il Regolamento (UE) 2018/669 sostituisce le voci riportate nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le corrispondenti voci che figurano nell’allegato dello stesso. della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele GUUE L 115/1 del 04.05.2018 Entrata in vigore: 24.05.2018 Applicazione: 01.12.2019 ... La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 elencano le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate, ma esse sono riportate solo in lingua inglese in tutte le versioni linguistiche del regolamento. (2) Il 2 dicembre 2008 la Commissione si è impegnata a che i nomi delle sostanze chimiche corrispondenti ai dati di identificazione internazionale riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano pubblicati nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato. (3) La tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stata modificata più volte per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. È necessario sostituire parzialmente la tabella 3.1 affinché tutti i nomi delle sostanze chimiche della tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 figurino nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato e si tenga conto dei cambiamenti apportati. (4) A motivo della deroga applicabile alla traduzione verso la lingua irlandese degli atti che non sono adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, i nomi delle sostanze chimiche riportati tabella 3.1 dell’allegato VI non saranno tradotti in tale lingua. (5) La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, che è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015. Occorre pertanto eliminare la tabella 3.2 conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione (5) con effetto dal 1° giugno 2017. Non è pertanto necessario modificare tale tabella. Conseguentemente, la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 con effetto dal 1° giugno 2017, come da articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione. (6) I fornitori dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti. (7) Perché possano beneficiare della flessibilità necessaria, i fornitori dovrebbero poter applicare il presente regolamento prima della sua data di applicazione al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e della sostenibilità ambientale. (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato il presente regolamento: Articolo 1 Le voci riportate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 corrispondenti alle voci che figurano nell’allegato del presente regolamento sono sostituite dalle voci dell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019. In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2019 essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
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