Disposizioni di prevenzione incendi inerenti le scuole
RTV D.M. 26 agosto 1992: Testo coordinato 2017 VVF
Update 07.08.2017
Le scuole ed asili nido rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV D.M. 26 Agosto 1992, la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, da ultimo, il Milleproroghe 2017, ha portato il termine al 31.12.2017.
Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, c. 2):
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.
La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti.
Da ultimo con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe") il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
In sede di conversione del DL è stato aggiunto il comma 2 bis all'art.4, fissando lo stesso di adeguamento antincendio termine (31 dicembre 2017) per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio.
Testo coordinato PI scuole
Testo coordinato:
D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.
Testo coordinato con le disposizioni e i chiarimenti forniti da:
- lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)
- art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante "Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato differito al 31 dicembre 2017.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricompresi al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85).
Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido. Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997.
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
Fonte: VVF
Info e download