Regolamento quadro etichettatura energetica (UE) 2017/1369: dal 1° Agosto
Appunti Ambiente | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Regolamento quadro etichettatura energetica: dal 1° Agosto Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europea e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. GUUE L198/1 del 28.07.2017 È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti. La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti. Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili. Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2017. Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017. In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti 1. A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
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