Legge di delegazione europea 2015
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Legge 12.08.2016 n. 170 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
Con la Legge di delegazione europea 2015, Parlamento delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, anche disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in queste direttive europee, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Delega sul Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011 CPR
All'art. 9 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Delegazione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
In particolare:
1. Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione Istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certifi cazione e di prova degli organismi notifi cati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;
2. Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) Costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo; d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
3. Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante Individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
4. Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
5. Regime sanzionatorio previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d) , e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
Entra in vigore: 16 settembre
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