Validazione Buone Prassi: valenza e "contra legem"
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24 Novembre 2024 |
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Salve Visitatore | ||
Validazione Buone Prassi: valenza e "contra legem" Il Tribunale di Roma fa il punto sulla validazione delle “Buone prassi” Le "Buone Prassi" sono definite dall'Art. 2 comma v del d.lgs. n. 81/2008 come: Validazione delle Buone Prassi Commissione consultiva permanente Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’atto di validazione delle buone prassi da parte della competente Commissione (art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008) “non ha valenza autoritativa e, come tale non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori”, sicché “il comportamento adottato da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà comportamenti (…) difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà siffatti comportamenti”. C'è inoltre da prendere in considerazione l'Art. 302 bis del d.lgs. n. 81/2008, relativo al potere di disposizione degli organi di vigilanza sulle "Buone Prassi": 1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
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