Marcatura CE insiemi macchine ceramica
Indicazioni tecniche sulla marcatura CE relativamente agli insiemi di macchine presenti nel ciclo di produzione ceramico
Gli insiemi complessi sono da considerarsi “autonomamente” come “macchine” ai sensi della Direttiva Macchine (ora Direttiva 2006/42/CE).
E’ macchina anche l’insieme di macchine, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
Pertanto il fabbricante della macchina-impianto dovrà procedere alla valutazione dei rischi dell'insieme e accertarsi che:
- i Requisiti Essenziali di Sicurezza della macchina (intesa come linea/impianto) siano rispettati; - il Fascicolo tecnico della macchina (intesa come linea/impianto) sia formato e risulti disponibile; - siano effettuate le procedure di valutazione della conformità; - siano presenti le informazioni necessarie (“Manuale d’uso di linea/impianto”); - venga redatta la dichiarazione CE di conformità dell’insieme (linea/impianto) e risulti accertato che la medesima sia a disposizione; - sia apposta la marcatura CE di conformità della linea/impianto.
Tipiche problematiche di sicurezza da valutare in sede di “impianto” sono, ad esempio, l’interfacciamento e la gestione solidale tra le varie parti che compongono l’impianto, la gestione degli arresti della linea, le modalità di accesso “in sicurezza” all’impianto, le emissioni correlate all’impianto, ecc.
Molto spesso nelle forniture complesse (tipicamente quelle che si trovano all’interno della produzione ceramica) sono coinvolti più fornitori, senza però che il più delle volte sia stato definito contrattualmente, e a priori, chi è responsabile della sicurezza dell’insieme finale (il cosiddetto assemblatore finale o capo-commessa).
In questi casi, proprio i testi normativi (Direttiva Macchine e il Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 - cd. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, in particolare a seguito delle modifiche introdotte Pagina 3 di 27 con il D. Lgs. n. 106/2009) rafforzano inequivocabilmente il concetto che anche l’utilizzatore della macchina (intesa come impianto o insieme complesso) può diventare “suo malgrado” il costruttore della stessa, sulla base peraltro di quanto già previsto al “vecchio” art. 8 comma 7 Direttiva 98/37/CE, secondo il quale gli obblighi del fabbricante “incombono a chiunque assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio”.
Approvate dal Gruppo di lavoro regionale per la prevenzione infortuni sul lavoro nel comparto della ceramica, istituito con Deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 7819 del 10/6/2014
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