Delibera n. 1 del 6 marzo 2025 / Nuovi requisiti Responsabile Tecnico
Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 101053 del 20 Aprile 2025 | ||
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Delibera n. 1 del 6 marzo 2025 / Nuovi requisiti RT ID 23621 | 13.03.2025 / In allegato Dal 1° aprile 2025 il legale rappresentante dell'impresa iscritta che al momento della domanda ha ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi è dispensato dalle verifiche di idoneità. La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del DL ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione. Art. 212, comma 16-bis - Albo nazionale gestori ambientali 16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ... Delibera n. 1 del 6 marzo 2025 Articolo 1 (Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017) 1. I commi 5 e 5ter dell’art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, come modificati dalle deliberazioni n. 7 del 16 novembre 2022 e n. 4 del 26 luglio 2023, in attuazione del disposto di cui all’art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006 sono così sostituiti: a) 5: “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.” b) 5ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G. 2. Nell’allegato A alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 laddove vengono definiti i requisiti minimi dei responsabili tecnici delle categorie 1,4,5 la dicitura in legenda “aa=anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi” viene sostituita da “aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti”. 3. Gli allegati A, B, C, D, aggiunti agli allegati della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 e sostituiti dagli allegati A, B, C, D della deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 sono sostituiti integralmente dagli allegati E, F, G alla presente deliberazione. Articolo 2 (Entrata in vigore) 1. La presente deliberazione entra in vigore il 1° aprile 2025. __________ ALLEGATO “E” ... Fonte: ANGA
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