L’obbligo di diagnosi energetica D. Lgs. 102/2014 / ENEA Dic. 2024
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Newsletter n. 100582 del 20 Aprile 2025 | ||
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L’obbligo di diagnosi energetica D. Lgs. 102/2014 / ENEA Dic. 2024 ID 23476 | 17.02.2025 / In allegato L’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 comma 1 e 3 del D. Lgs. 102/2014: le risultanze dell’adempimento normativo alla scadenza del dicembre 2023. Nel documento sono riportati tutti i dati relativi ai soggetti obbligati coinvolti nell'obbligo, ovvero le grandi imprese e le imprese energivore iscritte agli elenchi definitivi di CSEA, sia a livello nazionale che a livello regionale. Sono riportati il numero di diagnosi presentate ad ENEA tramite portale Audit102, i consumi, gli interventi pianificati e realizzati, gli EGE e le ESCo coinvolte nel meccanismo, il numero di imprese dotate di sistemi di gestione dell'energia. Parte del rapporto è dedicata anche agli aggiornamenti normativi avuti nel corso del 2023, a partire dalla nuova direttiva europea su Efficienza Energetica e dal nuovo DL 131/2023 sulla riforma degli obblighi per le imprese energivore. Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 . Tale obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione. 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori. 3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. 3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.
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