Gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica / INAIL Ott. 2024
Appunti Prevenzione Incendi | ||
Newsletter n. 98137 del 26 Novembre 2024 | ||
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Gestione rischio incendio nei reparti Risonanza Magnetica Ott. 2024 ID 22652 | 02.10.2024 / In allegato Gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica: aspetti tecnici, gestionali e organizzativi. Il documento vuole rappresentare un elemento di supporto per coloro che sono deputati alla valutazione e alla gestione del rischio incendio all’interno delle strutture sanitarie che ospitano apparecchiature a risonanza magnetica, proponendo un sistema di gestione che tenga conto delle criticità legate agli ulteriori fattori di rischio presenti, quali intensi campi elettromagnetici e fluidi criogenici in grande quantità, al fine di prevedere attrezzature adeguate e mettere a punto procedure che consentono di effettuare interventi in sicurezza in caso di emergenza. La presente pubblicazione fornisce indicazioni mirate a ottimizzare specifici aspetti organizzativi e gestionali nonché a razionalizzare le azioni di intervento nell’ambito della problematica dell’antincendio (ANT) nelle strutture sanitarie ospitanti apparecchiature a risonanza magnetica (RM), senza pretesa di costituire una discussione esaustiva in una materia complessa e articolata dal punto vista tecnico e normativo. L’incendio nei siti RM può scaturire principalmente dalle componenti elettriche delle apparecchiature RM e dagli apparati elettronici necessari per il loro funzionamento installati in un locale tecnico in prossimità della sala esami. L’elettronica, in particolare durante l’utilizzo dell’apparecchiatura, sviluppa un notevole carico termico che viene smaltito dagli impianti di ventilazione che, in assenza di anomalie o guasti, garantiscono in entrambe le sale valori di temperatura e umidità negli intervalli consentiti, prevenendo surriscaldamenti. Valutazione e gestione del rischio I criteri generali in base ai quali va organizzata e gestita la sicurezza ANT sono enunciati nei d.m. 02 settembre 2021 e d.m. 03 settembre 2021 che hanno abrogato il d.m. 10 marzo 1998. I decreti forniscono i criteri generali di progettazione ed esercizio della sicurezza ANT nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 81/2008, tra cui la valutazione del rischio, la qualifica degli addetti alla manutenzione ANT e la formazione degli addetti alla gestione emergenza ANT. Le strutture sanitarie devono rispondere inoltre a numerosi requisiti tra cui il d.m. 03 agosto 2015 - Codice di prevenzione incendi - con il riferimento alla specifica RTV11 ex d.m. 29 marzo 2021 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie - e in alternativa, per le strutture esistenti all’entrata in vigore del RTV11, il d.m. 18 settembre 2002; entrambe le norme richiamano la RM quale apparecchiatura a elevata tecnologia a cui si applicano specifiche misure di prevenzione e protezione ANT a seconda della struttura sanitaria, in base alla sua estensione e al numero di posti letto adibiti al ricovero. La valutazione deve tener conto del magnete (permanente, resistivo o superconduttore), delle caratteristiche della struttura (a sé stante, con degenze o inserita in contesti condominiali o commerciali) e dei pazienti esaminati. A seconda dei casi va valutata la compartimentalizzazione ANT, anche al fine di gestire al meglio gli allarmi e i falsi allarmi, dovuti ad azionamenti involontari, sensoristica ANT o per anomalie di sistema. La norma prevede sistemi a doppio step in cui il preallarme, sonoro o a comando vocale, sia riconoscibile dai soli addetti antincendio (AA), con un tempo a disposizione per la verifica dello stato di allerta. [...] Fonte: Fact sheet Inail - 2024 Collegati |
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