Sentenza Corte di Cassazione Penale n. 1454/2024: Sanzioni Penali REACH inapplicabili al distributore
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25 Novembre 2024 | ||
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S. CP n. 1454/2024: Sanzioni Penali REACH inapplicabili distributore ID 21395 | 20.03.2024 / In allegato L’art. 16 del D. Lgs. 133/2009 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH), integra un reato proprio. Pertanto, le sanzioni da esso previste per la fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo di sostanze non conformi alle condizioni di restrizione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applicano ai meri distributori. La sentenza n. 1454/2024 della Corte di Cassazione consente di analizzare la portata applicativa dell’art 16 del D. Lgs. 133/2009, che disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle previsioni in materia di restrizioni alla fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo delle sostanze. Il D. Lgs. 133/2009 riporta: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro”. La sanzione è chiaramente prevista solamente per alcune specifiche categorie di soggetti. L'art 16 del D. Lgs. 133/2009 in combinato disposto con l’art. 2 del medesimo fa emergere che la definizione di tali categorie di soggetti deve essere ricercata all’interno del Regolamento REACH: “1. Ai fini dell'attuazione del presente capo [articoli da 1 a 17 / ndr] si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento ”. Più precisamente, il Regolamento REACH qualifica le figure in questione in tali temini: - fabbricante è ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che fabbrica una sostanza all’interno dell’Unione Europea stessa (punto 9); La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, chiarisce che dal coordinamento di tutte le previsioni sopra richiamate emerge come l’art. 16 del D. Lgs. 133/2009 integri un reato proprio, come tale applicabile unicamente nei confronti dei soggetti espressamente previsti dalla norma stessa. Caso di specie. Il ricorso in Cassazione era stato presentato da un Società che era stata condannata dal Tribunale di Genova al pagamento della pena di Euro: 30.000,00 di ammenda per avere “partecipato alla distribuzione ulteriore” di colla contenente toluene in misura superiore al limite previsto dalla voce n. 48 dell’Allegato XVII del REACH (1). Nel giudizio di merito era stato accertato quanto segue: 1. la colla era stata prodotta da una Società terza, avente sede in Italia, presso la quale la Società imputata, al pari di molte altre Società, l’aveva acquistata; In definitiva, quindi, tale Società risultava riconducibile alla categoria dei distributori, ovvero di quei soggetti che si limitano ad immagazzinare e ad immettere sul mercato una sostanza ai fini della sua vendita a terzi (art. 3, punto 14, Regolamento REACH). Pertanto, la Corte di Cassazione, in applicazione del ragionamento giuridico di cui sopra, ha statuito che il “difetto della qualifica soggettiva necessaria per l’integrazione del reato esclude la sussistenza del fatto tipico così come contestato” ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Non a caso, d’altronde, quando il legislatore ha voluto prevedere specifiche sanzioni nei confronti dei distributori lo ha previsto espressamente. Al riguardo, all’art. 10 del D. Lgs. 133/2009, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro: 3.000,00 ad Euro: 18.000,00 nel caso in cui il distributore (oltre agli altri soggetti della catena di approvvigionamento) non adempia all’obbligo di conservare le informazioni per un periodo di almeno dieci anni: “Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. (1) Tale voce prevede che il toluene non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico. Art. 16 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro. Collegati |
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