Decreto 7 agosto 2023 / Regolamento casi esenzione nomina consulente ADR
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26 Novembre 2024 | ||
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Decreto 7 agosto 2023 / Casi esenzione nomina consulente ADR ID 20329 | 20.09.2023 / In allegato Decreto 7 agosto 2023 (GU n.220 del 20.09.2023) In vigore data pubblicazione in GU 20.09.2023 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare: a) «Definizioni, unita' di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR; Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o piu' delle connesse attivita' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. Art. 3 Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali 1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che: a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR; b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui: Art. 4 Casi di esenzione per trasporti in colli 1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare; 2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7. Art. 5 Casi di esenzione per spedizioni occasionali 1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna; Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. 2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7. Art. 6 Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione 1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa. Art. 7 Prescrizioni di sicurezza 1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalita' in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. 2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e' responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta. Art. 8 Relazione di incidente 1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformita' alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente. Art. 9 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Collegati |
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