MOCA - GMP | Consolidato Ed. 2.1 Settembre 2019
Appunti Chemicals | ||
30 Novembre 2024 | ||
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MOCA - GMP | Consolidato 2019 Ed. 2.1 del 06 Settembre 2019 Disponibile, in allegato, il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile. Download Indice Ed. 2.1 del 06 Settembre 2019 Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro) e del Regolamento (CE) N. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2019.Per ultimo inserito anche il D.Lgs. 29/2017 disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri. Nella Ed. 2.1 del 06 Settembre 2019, il testo è aggiornato con: - Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE. (GU L 231/1 del 06.09.2019) - modifica del regolamento (CE) n. 1935/2004. ________ I "MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti" sono tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico. La disciplina europea di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali. In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da: - costituire un pericolo per la salute umana Il Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, norma "GMP - Good Manufacturing Practices" è previsto dal Regolamento quadro. Inserito anche il testo del Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 e il regolamento (CE) n. 2023/2006 e altri d'interesse.
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