Sorveglianza e controlli Direttiva Apparecchiature Radio (RED)
Decreto 7 aprile 2017, n. 101 Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
Il decreto ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (attuazione nuova Direttiva RE(D) 2014/53/UE).
G.U. n. 147 del 26.06.2017
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Art. 1. Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione
1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. ... Art. 2. Attività di sorveglianza
1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico è l’autorità di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attività:
a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato; b) cura il necessario coordinamento dell’intera attività di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali; c) coadiuva l’attività di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva; d) individua i casi per i quali si richiede l’intervento di laboratori accreditati o, nell’ipotesi di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l’espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale; e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all’occorrenza decide l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio; g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicità; i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorità di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva; l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attività di controllo sul territorio; m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalità di cui all’articolo 47 del decreto; n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all’attività di sorveglianza, sfera di competenza e modalità di contatto; o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualità.
2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti: a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza; b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio; c) irroga le relative sanzioni.
3. Le attività ed i compiti di cui al presente articolo, nonché all’articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Art. 3. Controlli
1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto.
2. Per l’espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:
a) presso il distributore: 1) la presenza della marcatura CE sull’apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull’imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull’apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;
2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell’allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un’altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull’apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull’apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE;
3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all’allegato VI del decreto e all’allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica che all’indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all’allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;
4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l’identificazione;
5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che l’indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante può essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; ...
Art. 4. Modalità di espletamento dei controlli ...
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