Circolare DCPREV prot. 6369 dell'11 aprile 2025 / Formazione a distanza PI Professionisti antincendio
Appunti Prevenzione Incendi | ||
Newsletter n. 101784 del 04 Maggio 2025 | ||
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Circolare DCPREV 6369/2025 / FAD PI Professionisti antincendio ID 23859 | 22.04.2025 / In allegato Circolare DCPREV prot. 6369 dell'11 aprile 2025 La circolare D.C.PREV. prot. N. 4071 del 18/03/2021, ha fornito indicazioni ed indirizzi per un corretto ed uniforme svolgimento degli eventi formativi in materia di professionisti antincendio erogati in modalità a distanza, contemperando la necessità di proseguire le attività formative in ambito antincendio con le particolari esigenze e limitazioni finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19. A seguito delle positive esperienze maturate nel corso degli scorsi anni, si ritiene, nel complesso, di poter confermare anche per il prossimo futuro l’erogazione della formazione in modalità streaming diretto secondo le indicazioni contenute nell’allegato alla circolare citata in premessa. Tuttavia, si ritiene che debbano considerarsi definitivamente superate le indicazioni contenute al punto 6 dell’allegato alla citata circolare, relative ai corsi base di prevenzione incendi, che prevedevano, in via eccezionale e residuale, la possibilità di svolgere in modalità “a distanza” le visite tecniche e gli esami finali; tali attività, pertanto, non potranno più essere effettuate con tale modalità. Rimane ferma la possibilità, da valutarsi caso per caso da parte della Direzione regionale VV.F. territorialmente competente e del soggetto organizzatore, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2011 e successive modificazioni e integrazioni, di prevedere lo svolgimento delle esercitazioni in modalità a distanza. Tale modalità potrà essere autorizzata in funzione del livello di interattività tra docente e discenti garantito dalla piattaforma telematica utilizzata per l’erogazione dell’evento formativo. Con l’occasione, si ritiene opportuno ribadire che la facoltà, da parte del soggetto organizzatore dell’evento formativo ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, di avvalersi, se del caso, della collaborazione di soggetti terzi per attività di supporto amministrativo, logistico o scientifico connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento, non comporta alcuna modifica circa la titolarità della responsabilità, che rimane in capo allo stesso in relazione al regolare svolgimento del corso o seminario e all’osservanza delle prescrizioni previste dal citato D.M. e dalle relative circolari di indirizzo emanate dal C.N.VV.F. Al riguardo, si rammenta che il punto 3 dell’allegato alla circolare in argomento definisce gli obblighi a carico degli ordini/collegi professionali territoriali non delegabili a soggetti esterni, in particolare, le interlocuzioni con le strutture del C.N.VV.F. e le relative richieste di autorizzazione degli eventi formativi tra cui anche, qualora previsto, l’affidamento dell’incarico al personale VF eventualmente individuato per le attività didattiche e di esame finale. Quanto sopra riportato acquista efficacia immediata, ferma restando l’esclusione dei corsi e seminari già autorizzati in precedenza, e continuano ad applicarsi, le indicazioni contenute nelle disposizioni precedenti, ove non in contrasto con quanto previsto nella presente nota. Fonte: VVF Collegati ![]() |
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