Registro esposizione agenti cancerogeni: Quando e Come / Update Marzo 2025
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 101057 del 20 Aprile 2025 | |||||||||||||||||||||||||
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Registro esposizione AC: Quando e come / Update Marzo 2025 ID 6833 | Rev. 4.0 del 13.03.2025 / Documento completo in allegato Il Documento allegato fornisce informazioni ed un quadro normativo generale sul "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni": quando è previsto e come istituirlo e trattarlo. *Non viene approfondito per amianto e agenti biologici. Rev. 4.0 del 13.03.2025 Il Registro di esposizione agenti cancerogeni è previsto quando i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni ed è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente (Articolo 243 del D.Lgs 81/2008). Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018 sono illustrate le modalità di invio telematico ed aggiornamento del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e Registro di esposizione ad agenti biologici mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia della Asl competente per territorio. Il registro deve essere aggiornato in occasioni di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. Eventuali variazioni intervenute nel registro devono essere comunicate all'Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e all'organo di vigilanza competente per territorio ogni tre anni e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta (art. 243, comma 8 del d.lgs. 81/2008). Si illustra, il tema, a seguire, per quanto riguarda gli "agenti cancerogeni" (è da intendersi esteso ad agenti mutageni) di cui alla categoria 1A o 1B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (amianto e agenti biologici menzionati). A. Registro esposti: Quando Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede diversi tipi di Registri degli esposti: Capo II Art. 233. Campo di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa. (1) Note 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: Fig. 3 - Definizione di Agente cancerogeno D.Lgs 81/2008 Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art. 235 - Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione (2) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela (1) o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione (3) il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia (3) sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII. (4) 3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo. (5) 3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. (5) 3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII. (5) Note Note (2) (3) Elenco di Sostanze, Miscele (1) e Processi 1. Produzione di auramina con il metodo Michler. Note ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale Quando è previsto il Registro di esposizione (degli esposti)
Il diagramma di flusso seguente, illustra, in estrema sintesi, quando è previsto il Registro di esposizione a partire dall'individuazione di agenti cancerogeni: Fig. 4 - Flusso Registro esposti SI/NO *è da intendersi esteso ad agenti mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione [...] Segue in allegato
B. Registro esposti: Come Registro di esposizione: modalità di trasmissione Registri di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione e ad agenti biologici: obbligo invio telematico dal 10 febbraio 2021 Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online. Come descritto nella nota del 1° febbraio 2021, inviata alle Associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro, a decorrere dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono avvenire esclusivamente attraverso il servizio online “Registro esposizione”, a disposizione di tutti i datori di lavoro. L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato - utilizzabile in sede di rilascio dai soli datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), nonchè ai soggetti da essi abilitati, e successivamente esteso anche ai datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato - ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza in considerazione del fatto che l'applicativo è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite le credenziali in loro possesso. Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018 per i datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato, decorre l'obbligo di utilizzo in via esclusiva del servizio telematico in oggetto. Stante ii periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico, si ritiene conclusa la necessaria fase di transizione connessa all'utilizzo dell'applicativo informatico, che ha previsto, nella sua prima applicazione, la disponibilità dell'Istituto ad acquisire e integrare nel richiamato applicative i dati dei registri che i datori di lavoro hanno trasmesso in formate cartaceo o tramite PEC. Si rappresenta, pertanto, che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio on line. Qualora tuttavia, successivamente a tale data, dovessero pervenire ulteriori comunicazioni via PEC o in modalità cartacea, in una logica di fattiva collaborazione, si provvederà a contattare i datori di lavoro al fine di rappresentare la necessità di procedere all'invio telematico dei dati afferenti i Registri di esposizione in argomento nonché fornire adeguata assistenza nei casi in cui fossero rappresentate eventuali problematiche legate all'inserimento di tali dati. Per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”. Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018 sono illustrate le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia della Asl competente per territorio. I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di una Pat provvederanno, invece, all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec. Circolare INAIL n. 43 del 12 Ottobre 2017 Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento. [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2025 Matrice Revisioni
Info e download Collegati Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 D.lgs 135/2024 Sostanze reprotossiche lavoro / TUS - Note illustrative Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 Circolare Inail n. 22 del 15 maggio 2018 Registro di esposizione: nuove modalità di trasmissione Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP Classificazione sostanze cancerogene e mutagene D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro ![]() |
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