Impianti di illuminazione di sicurezza CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione - Registro / 2025
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![]() Illuminazione di sicurezza ID 23481 | 21.02.2025 / In allegato Documento completo e Modello Registro Il presente elaborato illustra le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica, degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l'efficienza operativa, individuate dalla norma tecnica CEI UNI 11222:2013, fornendo, inoltre, un modello di Registro delle verifiche e manutenzioni, in formato .doc (riservato Abbonati) editabile. Nota Pur in vigore la norma nazionale CEI UNI 11222:2013 sulle procedure di verifica e manutenzione degli Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, fare riferimento alle norme europee EN sull’illuminazione di emergenza UNI EN 1838:2025 e CEI EN 50172:2024 recentemente aggiornate, e che nell’ultima revisione trattano in maniera ben distinta la “Progettazione” e l’“Installazione”. In particolare la CEI EN 50172:2024 è la norma europea di riferimento per la documentazione di verifica, funzionamento, manutenzione e requisiti di prova per i sistemi di illuminazione di emergenza e “copre” in generale, anche quanto previsto dalla norma nazionale CEI UNI 11222:2013. CEI EN 50172:2024 Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione La norma CEI UNI 11222:2013 “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica” specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia di tipo centralizzato, e di altri eventuali componenti utilizzati, al fine di garantirne l'efficienza operativa. Il soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto: - assicura che le figure a cui è affidata l’esecuzione delle verifiche degli impianti di illuminazione di sicurezza abbiano le conoscenze adeguate per l’individuazione e l’applicazione delle necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali; Art. 86 - Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Le verifiche periodiche consistono in operazioni in grado di evidenziare: - lo stato di efficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza; Le verifiche periodiche si suddividono nelle tipologie seguenti: - verifica generale Gli interventi di verifica devono essere annotati sull’apposita scheda del registro dei controlli così come le eventuali anomalie riscontrate, se richiesto o necessario, ed eliminate, ove possibile, con un’azione correttiva immediata. Ove ciò non sia possibile, le anomalie devono essere tempestivamente segnalate al soggetto responsabile. Prospetto 1 Verifiche periodiche CEI UNI 11222:2013 [...] Segue in allegato Le azioni correttive e gli interventi di manutenzione periodica consistono in operazioni intese ad eliminare guasti e/o malfunzionamenti evidenziati a seguito delle verifiche o semplicemente a mantenere gli apparecchi e l’impianto in condizioni di efficienza, al fine di assicurarne le funzioni di sicurezza nel tempo. Le attività di manutenzione periodica consistono nella esecuzione di attività finalizzate alla riduzione della probabilità di insorgenza di condizioni di guasto e/o pericolo e alla conservazione della conformità dell’impianto alle prescrizioni progettuali. Ove non diversamente indicato, esse consistono in: a) interventi sugli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza (sia di tipo autonomo che ad alimentazione centralizzata): - sostituzione delle batterie (solo per apparecchi autonomi), b) interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata: - sostituzione del comando destinato ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento di emergenza del sistema di alimentazione centralizzato, Le attività di manutenzione, ove ritenute necessarie dal soggetto avente responsabilità dell’impianto, devono essere effettuate con frequenza stabilita dallo stesso in conformità con le eventuali indicazioni fornite dal costruttore dei prodotti, dal progettista e/o dall’installatore dell’impianto di illuminazione di sicurezza. A seguito delle operazioni di manutenzione deve essere verificata l’efficacia dell’intervento. La parte di impianto soggetta a manutenzione deve essere sottoposta ad un ciclo di ricarica di 48 h, salvo diverse prescrizioni specifiche, e quindi ad una fase di scarica controllata per verificare il rispetto dei dati nominali di prodotto (autonomia). Questa fase deve essere effettuata riducendo al minimo il disagio derivante e quindi, possibilmente, quando i locali non sono occupati. Gli interventi, le azioni correttive e l’esito delle relative verifiche devono essere annotate sul registro dei controlli periodici. N.B Pubblicata la norma: CEI EN 50172 Data Pubblicazione: 2024-09 Questa Norma specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, unitamente alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi. L'illuminazione di emergenza di evacuazione comprende l'illuminazione delle vie di esodo, l'illuminazione di spazi aperti (antipanico) e l'illuminazione delle aree ad alto rischio. La segnaletica di sicurezza per le vie di fuga fa parte dell'illuminazione di emergenza di evacuazione. I sistemi di illuminazione di emergenza comprendono sistemi adattivi e non adattivi. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente riguardano: l’aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l’elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro e la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Sono stati inoltre aggiunti l’Allegato A, che contiene le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d'uso, l’Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco, l’Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione e l’Allegato D, sui requisiti di impianto. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50172:2004, che rimane applicabile fino al 27.05.2027. Il testo della norma è stato rielaborato per essere la norma di riferimento per la documentazione di verifica, funzionamento, manutenzione e requisiti di prova per i sistemi di illuminazione di emergenza. Pertanto, questo documento contiene requisiti dettagliati non solo per la verifica iniziale dei sistemi di illuminazione di emergenza, ma anche per il loro monitoraggio e manutenzione continui, che è l’unico modo per garantire che l’illuminazione di emergenza sia adeguatamente fornita quando richiesto e in conformità della cogenza delle prescrizioni del quadro legislativo. Schema 1 - Verifiche periodiche CEI UNI 11222:2013 Schema 2 - Manutenzione periodica CEI UNI 11222:2013 [...] Modello di Registro rapporti verifiche periodiche Impianto di illuminazione di sicurezza (formato .doc/pdf) Registro (Paragr. 6 CEI UNI 11222:2013) Sul registro devono essere riportate almeno le informazioni seguenti: a) data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di sicurezza; Con l’impiego di apparecchi e sistemi dotati della possibilità di effettuazione di verifiche automatiche secondo le modalità e le sequenze indicate ai punti precedenti, è sufficiente effettuare l’analisi dei rapporti di prova e/o degli indicatori luminosi di cui essi sono dotati. Tali rapporti di prova ed i risultati delle verifiche, nonché equivalenti registrazioni su archivi informatici, integrano o sostituiscono (laddove possibile) il registro dei controlli. [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. Rev. 0.0 2025 Fonte: CEI UNI 11222:2013 Collegati ![]() |
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