Imballaggi biodegradabili e compostabili quadro normativo / Update Rev. 1.0 Febb. 2024
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25 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Imballaggi biodegradabili e compostabili / Update Febb. 2024 ID 8919 | Update Rev. 1.0 del 27.02.2024 / Documento completo in allegato Il Documento intende fornire i concetti chiave, quali definizioni e valutazioni, sugli Imballaggi biodegradabili e compostabili, in riferimento al quadro legislativo europeo (Direttiva 94/62/CE), al quadro italiano di recepimento della Direttiva 94/62/CE (D.lgs 152/2006) e delle norme tecniche di riferimento. Il Titolo II “Gestione degli imballaggi” del D.lgs 152/2006 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti,, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla Direttiva 94/62/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalla Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati. La Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365/10 31.12.1994), tratta degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. La Direttiva 94/62/CE aggiornata per ultimo dalla Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018è stata recepita nel tempo inizialmente dal Decreto Ronchi (D.lgs. 22/97) e oggi inserita nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Update Rev. 1.0 del 27.02.2024 - Inserito riferimento Titolo II “Gestione degli imballaggi” del D.lgs 152/2006. Excursus La Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365/10 31.12.1994), tratta degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. Direttiva 94/62/CE Ai sensi della presente direttiva s'intende per: L'imballaggio consiste soltanto di: La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri: 1 bis) «plastica»: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; Obiettivi della Direttiva 94/62/CE 1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, lettere f) e h), gli Stati membri possono posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), e lettera i), punti da i) a vi), fino a un massimo di cinque anni, a determinate condizioni (vedi testo Direttiva) Titolo II - Gestione degli imballaggi Art. 217. Ambito di applicazione e finalità Art. 217. Ambito di applicazione e finalità D.lgs 152/2006 1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti,, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati. (comma modificato dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) (comma modificato dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116) 2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita. (comma così modificato dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015) 3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 94/62/CE. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015) Art. 218. Definizioni D.lgs 152/2006 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito; (lettera modficata dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116) e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; (lettera aggiunta dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116) f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato; l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia; m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto; n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore; o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico; (lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015) g) - p) abrogate dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116 r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; (lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015) aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso; bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 (N1), gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente (N) e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002. dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti. (modificato dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) 1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di “rifiuto”, "regime di responsabilità estesa del produttore" (N1), “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio” e “smaltimento” di cui all'art. 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z). (comma inserito dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116) 2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Note art. 218 (N1) Modifiche disposte dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (GU n.127 del 01.06.2023) [...] Allegato alla parte quarta - ALLEGATO F (allegato così sostituito dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116) CRITERI DA APPLICARSI SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 226, COMMA 3 Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi: - gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore; - gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio; - gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente: 1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili; 2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori; 3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto; Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio: a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale: l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Unione europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio; b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico; c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost: i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti. d) Imballaggi biodegradabili: i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.[/panel] Marcatura e norme tecniche Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione 1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi. Articolo 9 Requisiti essenziali Ai fini della prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali di cui Allegato II della Direttiva 94/62/CE. La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE). Ai fini della prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Italia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432. Bioplastiche L’impiego delle bioplastiche è cresciuto in modo esponenziale, per riconoscere una bioplastica occorre valutare, classificare e volontariamente (in attesa del disciplinare di cui Art. 8-bis Direttiva 94/62/CE) etichettare secondo EN 13432 e EN 14995. Etichetta La normativa Il concetto è quello che per essere biodegradabile e compostabile, il materiale utilizzato debba tornare nel ciclo naturale degli elementi in tempi ragionevolmente brevi. Plastica biodegradabile Plastica compostabile I requisiti per la bioplastica devono essere certificati come compostabili ben consolidato e provato in diversi test sul campo. Lo standard europeo La norma EN 13432 definisce i requisiti minimi per il confezionamento per essere processato dal compostaggio industriale. Requisiti simili sono in vigore nella norma europea EN 14995 per la plastica non per imballaggio elementi. La norma EN 13432 richiede che vengano testate le seguenti quattro caratteristiche in un laboratorio: - La quantità di metalli pesanti deve essere inferiore ai valori massimi indicati e il compost finale non deve essere influenzato negativamente (nessuna riduzione di valore agronomico e nessun effetto ecotossicologico sulla crescita delle piante). Le materie plastiche biodegradabili soddisfano il i requisiti della norma EN 13432 funzionano bene negli impianti di compostaggio industriale. Le materie plastiche certificate secondo la norma EN 13432 possono (volontariamente) essere riconosciute dai loghi specifici (Es. figura 1/2/3/4). Figura 2: Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (Logo DIN-CERTCO (D, UK, P, CH) EN 13432, ASTM D6200 Compostable: Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale). Figura 3 - Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (VINCOTTE (Belgio) EN 13432 – OK Compost Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale). Figura 4: Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (CIC - CertiQuality (Italia) UNI EN 13432, UNI EN 14045 - Compostabile CIC Certifica l'idoneità alla Compostabilità con test su scala reale al Compostaggio Industriale). Attenzione Etichette "adesive" rendono gli imballaggi non recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione salvo rimozione della stessa. Esempio di etichettatura ambientale di una borsa ultraleggera in plastica biodegradabile e compostabile a fine di igiene e/o per alimenti sfusi Fonte Immagine: CONAI [...] Norme imballaggi UNI EN 13193:2001 La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 13429 (edizione luglio 2004). La norma specifica i requisiti degli imballaggi da classificare come riutilizzabili e stabilisce i procedimenti per la valutazione della conformità a tali requisiti, compresi i sistemi associati. UNI EN 13432:2002 La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13432 (edizione settembre 2000) e tiene conto dell'errata corrige del giugno 2005 (AC:2005). La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. La presente norma europea specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio considerando quattro caratteristiche: UNI EN 13432:2002 Introduzione 3.3 disintegrazione: la suddivisione fisica in frammenti piccolissimi dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio 3.4 biodegradabilità "ultima": Decomposizione di un composto chimico organico da parte di microrganismi, in presenza di ossigeno, in anidride carbonica, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione) e nuova biomassa o, in assenza di ossigeno, in anidride carbonica, metano, sali minerali e nuova biomassa. 4.2.1 Generalità - caratterizzazione (vedere 4.2.2); 4.2.2 Caratterizzazione: Ogni materiale di imballaggio in corso di verifica deve essere identificato e caratterizzato prima delle prove, includendo almeno: - informazioni su e identificazione dei costituenti dei materiali di imballaggio; Nota 4.2.3 Biodegradabilità 4.2.4 Disintegrazione: Per essere designato come organicamente recuperabile, ogni imballaggio, materiale di imballaggio o componente di imballaggio deve disintegrarsi in un processo di trattamento biologico dei rifiuti (vedere 7) e in base ai criteri e livelli di accettazione indicati nell'appendice A.3, senza alcun effetto negativo osservabile sul processo. 4.2.5 Qualità del compost 6. PROVE DI LABORATORIO SULLA BIODEGRADABILITA A.2 Biodegradabilità Nota A.3 Disintegrazione A.3.2 Biogasificazione anaerobica (*) Compostaggio aerobico UNI EN 13193:2001 4.7 compost: Ammendamento organico ottenuto dalla biodegradazione di una miscela composta principalmente da vari residui vegetali, occasionalmente con altro materiale organico e avente un limitato contenuto di minerali. UNI EN 14995:2007 Altre norme imballaggi (aspetto ambientale) UNI EN 13427:2005 UNI EN 13428:2005 UNI EN 13429:2005 UNI EN 13430:2005 UNI EN 13431:2005 UNI EN 13432:2002 EC 1-2004 UNI EN 13432:2002 EC 2-2004 UNI EN 13432:2002 EC 3-2009 UNI EN 13432:2002 UNI EN 13439:2003 UNI EN 13440:2003 UNI EN 13437:2003 UNI EN 14045:2003 UNI EN 14046:2003 UNI EN 14047:2003 UNI EN 14048:2003 UNI CEN/TR 13688:2018 Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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