Impianti a fune trasporto persone: Quadro normativo / Genn. 2024
Appunti Marcatura CE | ||||||||||||||
25 Novembre 2024 | ||||||||||||||
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Impianti a fune trasporto persone: Quadro normativo / Genn. 2024 ID 19041 | Rev. 1.0 del 26.01.2024 / In allegato Quadro normativo, non esaustivo, relativo agli impianti a fune trasporto persone di cui al Regolamento (UE) 2016/424. Alla Sezione D del documento allegato, è riportato l’elenco consolidato delle norme armonizzate Regolamento Impianti a fune al 19 Novembre 2019. Sezioni A. Normativa emanata da ANSFISA Decreto direttoriale 10 dicembre 2022 Vedi Allegato C B. Legislazione europea Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE Il regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi. Un impianto a fune è un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato. Regolamento (UE) 2016/424 / Marcatura CE 1) «impianto a fune»: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato; ALLEGATO III MODULO B: CERTIFICAZIONE UE - TIPO DI PRODUZIONE ALLEGATO VIII Documentazione tecnica dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza C. Legislazione nazionale In rosso novità della Rev. 1.0 Gennaio 2024 DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1975 “Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico” (per la sola parte relativa all'esercizio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” CIRCOLARE DG n° 201 16 Settembre 1983 “DPR 11/07/1980, n° 753. Approvazione del materiale rotabile per le ferrovie pubbliche in concessione od in gestione commissariale governativa, per le ferrovie private di seconda categoria (ed i raccordi a queste assimilati), per le tramvie extraurbane e per le metropolitane” DECRETO MINISTERIALE n. 23 del 2 gennaio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri” DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone” (v. DM 392/2003) DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 210 “Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio” CIRCOLARE N° 19/03 PROT 972 (EX TIF 4) 10 FIL del 21.11.2003 “Procedure per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli omologati ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238 destinati al trasporto di persone” DECRETO MINISTERIALE 5 Dicembre 2003, n. 392 “Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. LEGGE 24 dicembre 2003 n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"( v. DLgs 28 febbraio 2021, n. 40) DECRETO DIRIGENZIALE 18 febbraio 2011 ”Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili” DECRETO DIRIGENZIALE del 16 novembre 2012 n.337 concernente “Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone” (Abrogato e sostituito dal Decreto Dirigenziale n° 172 del 18.06.2021). DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 2014 “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” DECRETO DIRIGENZIALE n° 288 del 17 Settembre 2014 ”Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura” DECRETO DIRIGENZIALE n° 101 del 09.03.2015 “Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di presone” DECRETO 21 ottobre 2015 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane” DECRETO 1 dicembre 2015, n. 203 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone” DECRETO DIRIGENZIALE n° 144 del 18 Maggio 2016 ”impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi” DECRETO DIRIGENZIALE 11 maggio 2017 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone” DECRETO DIRIGENZIALE n. 166 del 13 maggio 2019 "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza di cui all’art. 9.1.1. del Decreto 11 maggio 2017. DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 “Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” DECRETO DIRIGENZIALE n° 172 del 18 giugno 2021 “Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone” DECRETO DIRIGENZIALE 07 dicembre 2023 “Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza di cui all’ art. 6 del decreto-legge n.121/2021” DECRETO 28 dicembre 2023 “Disciplina dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156” DECRETO 29 dicembre 2023 “Disciplina delle modalità per la realizzazione e l’apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell’articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 conversione decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come modificato dalla legge n.156/2021” D. Norme armonizzate Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/424 E. Altro L' ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali) è l'organismo indipendente istituito con l'Art. 12 del DL 109/2018 (Decreto Genova) dall'ANSF ed è competente dal 1° gennaio 2022, anche per i trasporti a impianti fissi, tra cui funivie, seggiovie e sciovie. Queste competenze sono state attribuite ad ANSFISA con il DL 121/2021, convertito in legge 156/2021, nonché al decreto ministeriale 29 settembre 2003. Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 / Decreto Genova Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 (comma 4-quater dell'Art. 12 introdotto dal Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121) Articolo 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le modalita' per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi. Autorizzazioni e Verifiche ANSFISA rilascia l'autorizzazione per i nuovi progetti o per le varianti costruttive e per l’apertura al pubblico esercizio di impianti. Per quanto riguarda i servizi di trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti territoriali, l’autorizzazione è rilasciata da queste ultime subordinatamente, al rilascio di Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza da parte di ANSFISA. Nel caso invece di sistemi di trasporto complessi o innovativi, il rilascio della autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza è di concerto con la Direzione STIF e TPL del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Infine, il DPR 753/80 stabilisce, per i diversi sistemi di trasporto, una distanza di sicurezza minima (distanza legale) che non può essere ridotta per la costruzione di opere o di crescita di piante o siepi ad opera di un soggetto diverso dallo stesso gestore del sistema di trasporto.Tuttavia, nel caso sussistano le condizioni, l'Agenzia può rilasciare il Nulla Osta Tecnico in deroga per la riduzione delle distanze legali minime. ANSFISA esegue inoltre le verifiche e prove necessarie per l’apertura e per la regolarità e sicurezza del pubblico esercizio ai sensi del DPR 753/80: - Verifiche e prove funzionali propedeutiche all’apertura al pubblico esercizio di nuovi sistemi di trasporto ad impianti fissi. Si tratta di prove volte ad accertare, anche in caso di varianti costruttive o di revisioni generali, che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio di trasporto possa svolgersi con sicurezza e regolarità L'Agenzia si occupa inoltre delle revisioni: verifiche intermedie previste durante la vita utile dell’impianto, che si aggiungono a quelle periodiche sul mantenimento in efficienza del sistema. Le revisioni servono ad accertare lo stato di conservazione di specifiche parti o componenti, anche ricorrendo a specifici controlli non distruttivi, ovvero con metodologie applicate nel campo industriale con lo scopo di valutare l'integrità di strutture e di prodotti senza modificarne le caratteristiche. Possono essere quinquennali o generali. In quest’ultimo caso la periodicità - 10/15/20/30/40 anni - dipende dal sistema di trasporto. In occasione delle revisioni generali deve essere disposto l’eventuale adeguamento tecnologico, delle parti di impianto, previsto dalle norme di settore. Supervisione L’ANSFISA, in attuazione dell’art. 100 del DPR 753/80, effettua ispezioni sugli impianti fissi, con l’obiettivo di accertare il mantenimento dei requisiti di sicurezza dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio. In caso di esito sfavorevole delle verifiche, gli uffici territoriali dell'Agenzia possono emettere prescrizioni cogenti ovvero sospendere o revocare il nulla osta di sicurezza. Impianti Gli impianti di trasporto pubblico in Italia di competenza ANSFISA sono: F. Documenti elaborati Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024 Matrice revisioni
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