D.P.R 120/2017: la nuova disciplina di gestione terre e rocce da scavo
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27 Novembre 2024 | ||
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D.P.R 13 giugno 2017 n. 120: gestione terre e rocce da scavo Con il D.P.R. 120/2017 viene effettuato un riordino della disciplina delle terre e rocce da scavo con particolare riferimento a: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalità TITOLO II TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO Capo I DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO III DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti TITOLO V TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA Art. 25. Attività di scavo TITOLO VI DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI Art. 27. Disposizioni intertemporali, transitorie e finali ALLEGATO 1 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ARTICOLO 8) Estratto: Art. 1. Oggetto e finalità 1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse. Art. 3. Esclusioni dal campo di applicazione 1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 6. Trasporto 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore. Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo 1. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 è attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo. 2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall’esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’allegato 8 all’autorità e all’Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all’autorità di controllo. 3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21; l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. 4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) . Art. 21. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni 1. La sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6 al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) . 3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all’articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. 4. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. 5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L’onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. 7. L’autorità competente, qualora accerti l’assenza dei requisiti di cui all’articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Art. 31. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161. 2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 184 -bis , comma 2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; GU Serie Generale n.183 del 07.08.2017 Entra in vigore: 22.08.2017 |
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