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Decreto MIUR 22 gennaio 2022

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Decreto MIUR gennaio 2022

Decreto MIUR gennaio 2022 

Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale.

(GU n.82 del 07.04.2022)
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Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ANIS: l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore di cui all’art. 62 -quinquies del CAD;
b) ANIST: l’Anagrafe nazionale dell’istruzione di cui all’art. 62 -quater del CAD;
c) ANPR: l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’art. 62 del CAD;
d) ANS: l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni;
e) CAD: il codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) ID ANPR: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
g) istituzione della formazione superiore: ogni istituto che eroga corsi di istruzione superiore atto a rilasciare diplomi di laurea e post lauream o titoli equipollenti;
h) Ministero: il Ministero dell’università e della ricerca;
i) PDND: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’art. 50 -ter del CAD;
j) portale ANIS: sito web dedicato all’ANIS che rende fruibili servizi erogati da ANIS.

Art. 2. Oggetto
1. Con il presente decreto, in via di prima attuazione dell’art. 62 -quinquies , comma 5, del CAD, e fermo restando quanto previsto nell’art. 10, relativamente alla realizzazione dell’ANIS sono stabiliti:
a) le finalità;
b) i dati contenuti;
c) le banche dati di interesse nazionale contenenti dati cui i dati dell’ANIS si allineano o con le quali ANIS interagisce;
d) le modalità di alimentazione;
e) i soggetti che possono accedervi, le modalità di fruizione dei dati contenuti e i servizi per i cittadini;
f) la titolarità del trattamento dei dati;
g) le principali garanzie e misure di sicurezza.

Art. 3. Finalità dell’ANIS
1. L’ANIS, attraverso le relative componenti tecnologiche, mira ad assicurare:
a) la disponibilità dei dati e degli strumenti alla singola istituzione della formazione superiore per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento alla finalità di certificazione; in particolare al fine di consentire la consultazione dei dati da parte dei cittadini, anche per le richiamate finalità di certificazione;
b) l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali;ì e da parte dei soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti;
c) la disponibilità dei dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on-line alle istituzioni della formazione superiore;
d) l’interoperabilità con le altre banche dati, indicate nell’art. 5 e fermo restando il rinvio di cui all’art. 10, anche di interesse nazionale ai sensi dell’art. 60 del CAD, che sono d’interesse del Ministero per le relative finalità istituzionali;
e) il riconoscimento nell’Unione europea e all’estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l’autenticità dei titoli medesimi;
f) all’automazione delle procedure di iscrizione online ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche attraverso l’accesso, in consultazione, alle banche dati di altre amministrazioni;
g) alla disponibilità, per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza;
h) alle specifiche finalità istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati.

2. L’ANIS è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l’univocità dei dati stessi nell’ambito delle altre banche dati del Ministero dell’università e della ricerca.

Art. 4. Dati contenuti nell’ANIS
1. Nell’ANIS sono contenuti:
a) i dati relativi alle iscrizioni in corso degli studenti;
b) i dati relativi all’istituzione di appartenenza degli studenti;
c) i dati relativi al corso di studi;
d) i dati relativi ai titoli conseguiti, ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9;
e) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all’ID ANPR.
2. I dati di cui alle lettere a), b) e d) sono analiticamente indicati nel decreto di cui all’art. 10.
3. I dati indicati nel comma 1, lettere a), b) e c) sono conservati per il periodo di validità dell’iscrizione dello studente e, in ogni caso, per il periodo di dieci anni dal conseguimento del più elevato titolo di studio conseguito dallo studente stesso, ferma restando, per gli altri dati indicati nel comma 1, la distinta disciplina dei tempi di conservazione dei dati contenuti nell’ANS.

Art. 5. Banche dati di interesse nazionale contenenti dati cui i dati dell’ANIS si allineano
1. Al fine di assicurare la correttezza, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati contenuti, come indicati nell’art. 4, questi sono costantemente allineati, in conformità alle linee guida adottate dall’AgID in materia di interoperabilità, con i dati contenuti nell’ANS e, relativamente ai dati indicati nella lettera e) , nell’ANPR. Tale allineamento non determina in alcun caso duplicazione del dato. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti registrati nell’ANPR, quali nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza, l’ANIS accede, esclusivamente in consultazione, alla medesima ANPR, ai sensi del comma 5 dell’art. 62 del CAD, mediante servizi resi fruibili dalla PDND.
2. Per gli studenti registrati nell’ANPR, l’ID ANPR e il codice fiscale sono resi disponibili all’ANIS dall’ANPR.

Art. 6. Modalità di alimentazione dell’ANIS
1. Le istituzioni della formazione superiore alimentano l’ANIS attraverso la comunicazione al Ministero dei dati ivi previsti ai sensi dell’art. 4, necessari per la costituzione della stessa e i successivi aggiornamenti.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate utilizzando i servizi resi fruibili dalla PDND.
3. Nell’ambito delle attività di cui al presente decreto le istituzioni della formazione superiore mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l’esattezza e l’aggiornamento attraverso l’ANS, in conformità alle linee guida di Agid in materia di interoperabilità. Resta fermo quanto previstodall’art. 10 relativamente ai contenuti del successivo decreto e, in particolare, alla possibilità che le attività dell’ANS e delle istituzioni della formazione superiore,descritte nel presente comma, siano svolte attraverso la PDND.
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