Direttiva PCM 12 agosto 2019
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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 "Direttiva valanghe"
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe.
(GU n.231 del 02-10-2019)
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1. Finalità e compiti generali.
Il presente atto ha lo scopo di delineare gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe».
Il documento include due allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante: il primo allegato attiene alle procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio valanghe ed il secondo definisce le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale, nell’ambito del rischio valanghe.
La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali, nonché
dalle strutture regionali e dai Centri di competenza chiamati a concorrere funzionalmente e operativamente a tale rete, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni e di quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile».
In coerenza con quanto previsto per il rischio idrogeologico e idraulico dalla direttiva citata e dalle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti «Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016, ciascuna regione e/o provincia autonoma avrà cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità di allertamento per il rischio valanghe, nonché per la gestione dell’emergenza da parte del proprio sistema di protezione civile nell’ambito del piano regionale di protezione civile previsto ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Ciascuna regione e/o provincia autonoma avrà cura di fornire altresì gli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile indicati alla lettera b) del medesimo comma 1 del citato art. 11.
Per quanto concerne le disposizioni inerenti alla definizione della criticità valanghe di cui all’allegato 1, è necessario considerare la stretta correlazione tra le suddette attività e le dinamiche meteorologiche e nivologiche a scala sinottica, le quali richiedono l’utilizzo di modellazioni ed analisi a mesoscala tipicamente afferenti alla rete dei Centri funzionali, ai quali deve evidentemente essere assicurato un adeguato supporto tecnico-specialistico settoriale da parte di soggetti con elevata esperienza, a livello sia regionale sia nazionale. Fra i predetti soggetti vi rientrano in primis gli uffici regionali e provinciali aderenti all’Associazione delle regioni e province autonome dell’arco alpino italiano (AINEVA), nonché le strutture operative di Meteomont, i quali possono operare anche in virtù di appositi accordi.
La programmazione regionale di previsione e prevenzione, oltre alle funzioni, ai compiti ed all’organizzazione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza valanghe, include la funzione di pianificazione di protezione civile territoriale, necessaria ad una efficiente organizzazione della risposta operativa all’emergenza sul territorio.
È opportuno che i piani di protezione civile sul rischio valanghe, laddove esistenti, recepiscano gli elementi relativi alla suddetta pianificazione, riportati nell’allegato 2 della presente direttiva.
2. Disposizioni finali.
Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità della presente direttiva ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Entro due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento le regioni, sulla base degli studi di pericolosità, definiscono, in raccordo con i comuni, in base alle informazioni fornite dagli stessi, una prima mappatura delle aree soggette a rischio valanghe ed emanano le direttive per l’allertamento e gli indirizzi per la pianificazione provinciale, comunale/intercomunale o di ambito di protezione civile recependo le disposizioni di cui alla presente direttiva.
I comuni, ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle aree soggette a rischio valanghe da parte della regione, comunicano con tempestività a quest’ultima eventuali modifiche o informazioni utili.
Sarà cura delle regioni e delle province autonome provvedere all’organizzazione di incontri di consultazione con le componenti e strutture operative coinvolte nelle attività di gestione delle emergenze, per favorire la realizzazione condivisa dei suddetti indirizzi di pianificazione di protezione civile anche con la partecipazione del Dipartimento della protezione civile qualora richiesta.
Le regioni, oltre al necessario supporto per la pianificazione di livello locale, mettono a disposizione dei comuni la perimetrazione delle aree potenzialmente valanghive e le informazioni relative alla pericolosità dei fenomeni valanghivi attesi. I comuni individuati come territori esposti al rischio valanghe, entro due anni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali adeguano i propri piani di protezione civile.
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Allegato 1 Procedure operative del sistema di allertamento
Allegato 2 Procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe.
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Livelli di criticità e allerta.
Analogamente a quanto previsto per gli altri rischi idrogeologici, anche per le valanghe si distinguono 3 livelli di criticità e corrispondenti allerte, secondo quanto stabilito dalle indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile», emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016:
assenza di criticità significative prevedibili | NESSUNA ALLERTA (VERDE) |
livello di criticità ordinaria | ALLERTA GIALLA |
livello di criticità moderata | ALLERTA ARANCIONE |
livello di criticità elevata | ALLERTA ROSSA |
La definizione degli scenari di evento e dei relativi danni attesi per ciascuno dei suddetti livelli è riportata nella tabella che segue. Tali indicazioni si riferiscono ai bollettini di criticità valanghe emessi a scala regionale e nazionale, che riportano le previsioni di rischio valanghivo per le aree antropizzate.
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