Comunicazione CE 16.07.2025 - Energia elettrica da fonti rinnovabili
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Comunicazione CE 16.07.2025 - Promozione energia elettrica da fonti rinnovabili (Direttiva RED III energie rinnovabili)
ID 24288 | 16.07.2025 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'articolo 20 bis, relativo all'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413
GU C/2025/3699 del 16.7.2025
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Il presente documento intende fornire orientamenti agli Stati membri sul recepimento dell'articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (di seguito «direttiva Rinnovabili riveduta» o «direttiva riveduta»). La direttiva (UE) 2023/2413, che introduce l'articolo 20 bis, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ottobre 2023 ed è entrata in vigore il 20 novembre 2023.
Il fine ultimo dell'articolo 20 bis (e delle definizioni dell'articolo 2, punti da 14 quater) a 14 septdecies)) della direttiva riveduta è agevolare l'integrazione nel sistema energetico dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e far sì che questo possa adattarsi a una quota più elevata di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale sotto il profilo dei costi. L'articolo 20 bis mira a conseguire tale obiettivo introducendo obblighi in materia di accesso ai dati e accesso al mercato. Dispone in particolare quanto segue:
- i gestori del sistema di trasmissione e, se possibile, i gestori del sistema di distribuzione dovranno mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita sul loro territorio, al fine di aumentare la trasparenza e fornire più informazioni agli operatori del mercato dell'energia elettrica, agli aggregatori, ai consumatori e agli utenti finali, compresi gli utenti di veicoli elettrici;
- i produttori di batterie e i costruttori di veicoli elettrici dovranno consentire ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché ai terzi che agiscono per loro conto, di accedere alle informazioni del sistema di gestione della batteria;
- gli Stati membri dovranno assicurare che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico offrano la ricarica intelligente, e ove giudicato opportuno, l'interfaccia con sistemi di misurazione intelligenti, laddove utilizzati dagli Stati membri, e funzionalità di ricarica bidirezionale;
- gli Stati membri dovranno garantire un accesso non discriminatorio ai mercati dei servizi di bilanciamento e di flessibilità per i mezzi di stoccaggio piccoli o mobili.
Gli Stati membri dovranno recepire l'articolo 20 bis entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva di modifica, vale a dire entro il 21 maggio 2025. A tale riguardo, l'obiettivo del presente documento è fornire orientamenti agli Stati membri e alle loro autorità sull'applicazione di queste nuove disposizioni. Questo contribuirà a garantire il recepimento e l'attuazione tempestivi dell'articolo 20 bis, assicurando nel contempo la coerenza con la normativa dell'UE e riducendo al minimo gli oneri amministrativi.
Nell'elaborazione della presente comunicazione, la Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni scaturite da uno studio tecnico di sostegno incentrato sulla promozione dell'integrazione del sistema energetico attraverso il rafforzamento del ruolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, delle risorse decentrate e dell'idrogeno.
Il presente documento ha unicamente scopo orientativo. Soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le opinioni espresse nei presenti orientamenti lasciano impregiudicata la posizione che la Commissione potrebbe assumere dinanzi alla Corte di giustizia.
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Indice
1. Introduzione
2. Contesto giuridico e programmatico
2.1. Contesto giuridico
2.2. Contesto programmatico
3. Attuazione degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis
3.1. Accesso alle informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica fornita e sul potenziale di gestione della domanda
3.1.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 1
3.1.2. Condivisione dei dati
3.1.3. Accesso alle informazioni per i gestori dei sistemi di distribuzione
3.1.4. Incentivi al potenziamento delle reti intelligenti
3.1.5. Dati sul potenziale di gestione della domanda e sull’energia elettrica generata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile
3.2. Interoperabilità e approccio armonizzato in materia di accesso ai dati
3.2.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 2
3.2.2. Interoperabilità e armonizzazione
3.3. Obbligo di consentire l’accesso alle informazioni di base sulle batterie
3.3.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 3
3.3.2. Formato dei dati della batteria
3.3.3. Accesso ai dati per proprietari, utenti e terzi «che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti e con il loro consenso esplicito»
3.3.4. Garantire l’accesso ai dati delle batterie «in tempo reale», «a condizioni non discriminatorie» e «gratuitamente»
3.3.5. Interfaccia di scambio
3.4. Obbligo di garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove opportuno, bidirezionale
3.4.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 4
3.4.2. Ricarica intelligente
3.4.3. Interfaccia con contatori intelligenti, ove opportuno
3.4.4. Ricarica bidirezionale, ove opportuno
3.4.5. E-roaming
3.5. Accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia elettrica per i mezzi di stoccaggio piccoli e mobili
3.5.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 5
3.5.2. Dettagli dell’obbligo
Allegato I - Obblighi stabiliti all’articolo 20 bis
Allegato II - Definizioni pertinenti
[...] Segue in allegato
Articolo 20 bis Agevolare l’integrazione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, se dispongono di dati, ai gestori del sistema di distribuzione sul loro territorio l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile a intervalli pari alla frequenza di regolamentazione del mercato, ma non superiori all’ora, con previsioni ove disponibili. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione abbiano accesso ai dati necessari. Se i gestori dei sistemi di distribuzione non hanno accesso, in base al diritto nazionale, a tutti i dati necessari, applicano il sistema di comunicazione dei dati esistente nell’ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944. Gli Stati membri incentivano il potenziamento delle reti intelligenti per controllare meglio l’equilibrio della rete e rendere disponibili i dati in tempo reale. 2. I dati di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione in un formato digitale che assicuri l’interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell’energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell’energia nell’edilizia. 3. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti e con il loro consenso esplicito, quali società di gestione dell’energia nell’edilizia e partecipanti al mercato dell’energia elettrica, di accedere gratuitamente, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria. 4. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1804, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate assicurano che i punti di ricarica di potenza standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico installati nel loro territorio possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno’ l’interfaccia con sistemi di misurazione intelligenti, laddove utilizzati dagli Stati membri, e funzionalità di ricarica bidirezionale, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento. 5. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2019/943 e alla direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale consenta ai sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici nonché altre piccole fonti energetiche decentrate di partecipare, anche mediante aggregazione, ai mercati dell’energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento. A tal fine, gli Stati membri, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione, stabiliscono i requisiti tecnici per la partecipazione ai mercati dell’energia elettrica, sulla base delle caratteristiche tecniche degli stessi sistemi.
Se tecnicamente disponibili, i gestori del sistema di distribuzione mettono inoltre a disposizione dati anonimizzati e aggregati sul potenziale di gestione della domanda e sull’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile.
Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull’omologazione, gli Stati membri adottano misure che prescrivono che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto, quali partecipanti al mercato dell’energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria nonché, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e in aggiunta a requisiti aggiuntivi relativi all’omologazione e alla vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità e una partecipazione non discriminatoria ai mercati dell’energia elettrica per i piccoli impianti energetici decentrati o sistemi mobili.
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