Slide background




Presse piegatrici idrauliche: Check list sulla norma EN 12622

ID 1050 | | Visite: 26878 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/1050

Check list Presse piegatrici idrauliche

ID 1050 | Rev. 2.0 Marzo 2017 | Documento in vigore

Documento puntuale sulla norma tecnica (armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE):

EN 12622:2014
Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche

Utilizzabile per Verifiche di Conformità (stato di "Buona tecnica"):

1. Adeguamento Testo Unico Sicurezza All. V D. Lgs. 81/2008
2. Valutazione dei Rischi All. I RESS Direttiva Macchine 2006/42/CE

Excursus
...

....

5.1.1.4.2 a) vedi Figura 2

L'altezza verticale minima effettiva della zona di rilevamento della barriera ottica è 800 mm?
- L'altezza del banco, a, è uguale o maggiore di 850 mm?
- Se l’altezza del banco è minore di 850 mm, la lunghezza della zona di rilevamento della barriera ottica è aumentata di conseguenza?
- La distanza di sovrapposizione verticale minima, b, tra il banco e il bordo inferiore della zona di rilevamento della barriera ottica è almeno 50 mm?
- L'altezza minima, c, del bordo superiore della barriera ottica è 1 600 mm sopra il piano di riferimento?
- La riduzione dell’'altezza minima c = 1 600 mm o dell'altezza minima della zona di rilevamento di 800 mm della barriera ottica è effettuata solo se la protezione aggiuntiva impedisce qualsiasi accesso alla zona pericolosa?
- La capacità di rilevamento degli oggetti da parte della barriera ottica è uguale o minore di 14 mm se non è utilizzata alcuna distanza aggiuntiva, C, per ottenere la distanza di sicurezza richiesta? (Appendice A)

La distanza di sicurezza minima, S, è calcolata in conformità alla formula contenuta nell’appendice A? mai minore di 100 mm?

Appendice A - Calcolo delle distanze di sicurezza

A.1
Davanti alla pressa, la distanza minima di sicurezza dalla zona di pericolo nella quale sono montati AOPD sotto forma di barriere ottiche verticali (vedere punto 5.1.1.4) deve essere stabilita secondo la formula seguente

S = ( K x t ) + C   (A.1)

dove:
è la distanza minima in mm, dalla zona pericolosa al punto, alla linea, al piano o alla zona di rilevamento, non minore di 100 mm con una capacità di rilevamento uguale o minore di 14 mm;
è un parametro in mm/s, derivato dai dati sulle velocità di avvicinamento del corpo o di parti del corpo;
è la prestazione di arresto generale del sistema (il tempo di risposta complessivo) in s;
è la distanza aggiuntiva in mm, basata sull'intrusione verso la zona pericolosa prima dell’azionamento del dispositivo di protezione.

Nel caso delle presse piegatrici:

t=t1+t2+t3+∆t

dove:

t1 è il tempo di arresto della pressa piegatrice (inclusi i tempi di risposta dei sistemi di comando idraulico e elettrico - vedere appendice B);
t2 è il tempo di risposta del sistema di protezione;
t3 è la somma di tutti gli altri tempi di risposta misurabili rimanenti; 
Δè l'incertezza.

A.2
Per determinare K, deve essere utilizzata una velocità di avvicinamento di 2 000 mm/s se la distanza minima è uguale o minore di 500 mm. Se la distanza minima è maggiore di 500 mm, può essere utilizzata una velocità di avvicinamento di 1 600 mm/s.

A.3
Nel calcolo della prestazione di arresto generale del sistema, devono essere tenute in considerazione le seguenti caratteristiche alle condizioni normali più severe:

a) la velocità della traversa nella corsa di chiusura che determina il tempo di arresto più lungo;
b) la temperatura che influenza le parti pertinenti del sistema;
c) la massa dell'utensile che determina il tempo di arresto più lungo;
d) la condizione di pressione che determina il tempo di arresto più lungo;
e) l'usura delle parti pertinenti della funzione di arresto.

A.4
Quando è possibile modificare la posizione dei dispositivi di protezione che sono collegati meccanicamente alla pressa piegatrice, per mantenere la distanza minima i dispositivi devono essere interbloccati o devono poter essere bloccati in posizione, in modo che possano essere mossi unicamente con l'ausilio di utensili o chiavi.

A.5
Per quanto concerne la capacità di rilevamento delle barriere ottiche di formato verticale, deve essere utilizzata almeno la distanza aggiuntiva C del prospetto A.1 quando si calcola la distanza minima S.

Prospetto A.1

Distanza aggiuntiva C
Capacità di rilevamento (mm) Distanza aggiuntiva C (mm) Avviamento del ciclo mediante barriera ottica
≤ 14
> 14 ≤ 20
> 20 ≤ 30
0
80
130
Permesso
> 30 ≤ 40
> 40
240
850
Non permesso

A.6
Per il tempo di risposta complessivo e la distanza di sicurezza associata in relazione alle barriere luminose di formato orizzontale, vedere il punto 5.1.1.4.2.

A.7
Per la capacità di rilevamento in relazione alle barriere ottiche di formato angolare, vedere il punto 5.1.1.4.2.



Figura 2

...

5.1.1.4.2 b) Vedi Figura 3
Le barriere ottiche di formato orizzontale sono configurate come illustrato in Figura 3, quando l'altezza del banco, a, è uguale o maggiore di 800 mm o maggiore di 1 200 mm?



Figura 3
...

Foto: Inanlar
Pag.: 58
Formato: docx

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Sicurezza

Matrice Revisioni
Rev. Data Oggetto Autore
Rev. 2.0 Marzo 2017 EN 12622:2014  Certifico Srl
Rev. 1.0 Settembre 2013 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev.2.0_2017.docx
Certifico Srl - Rev. 2.0 2017
2053 kB 372
Allegato riservato EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev.2.0_2017.pdf
Certifico Srl - Rev. 2.0 2017
676 kB 868
Allegato riservato EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev.1.0_2013.docx
Certifico Srl - Rev.1.0 2013
2070 kB 107

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 48

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 93

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 96

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 126

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto
Giu 26, 2024 117

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 ID 22124 | 26.06.2024 Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sostituzione rappresentanti del… Leggi tutto

Più letti Sicurezza