Addetti uso gas fluorurati a effetto serra: aggiornamento competenze e certificazione
ID 2079 | | Visite: 53053 | News generali | Permalink: https://www.certifico.com/id/2079 |
Nuovi Regolamenti addetti uso gas fluorurati a effetto serra: aggiornamento competenze e certificazione
Il 18 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla GUUE tre regolamenti europei in materia di FGAS che fanno seguito al Regolamento 517/2014 , due dei quali significativi in relazione al Registro FGAS.
Con i nuovi Regolamenti decorre dal 1° luglio 2017 l'obbligo di essere in possesso di un certificato in conformità ai presenti regolamenti per quanto riguarda le attività in relazione al gas fluorurati ad effetto serra.
Regolamento (UE) 2015/2066
Il Regolamento 2015/2066 estende l’ambito di applicazione del precedente regolamento 305/2008, che viene abrogato ed il cui contenuto è integramente ripreso nel nuovo regolamento.
In particolare devono ottenere la certificazione le persone addette all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla disattivazione di commutatori elettrici (dispositivi utilizzati per la generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica) contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi.
In precedenza il regolamento era applicabile unicamente al personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
Il regolamento 2066 non coinvolge le imprese.
Regolamento (UE) 2015/2067
Il Regolamento 2015/2067 estende l’ambito di applicazione del precedente regolamento 303 (che viene abrogato ed il cui contenuto viene integramente ripreso nel nuovo regolamento).
In particolare:
Devono ottenere la certificazione le persone che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento (ovvero chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra) in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Oltre all’attività di smantellamento, precedentemente non prevista in maniera esplicita, le persone dovranno ottenere il certificato per svolgere le attività anche su celle frigorifero di autorcarri e rimorchi frigorifero (mentre l’ambito di applicazione del Regolamento 303 riguardava unicamente le apparecchiature fisse).
Devono ottenere la certificazione le imprese che svolgono, per terzi, attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento in relazione a apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
L’obbligo di certificazione non è esteso alle imprese che operano su celle frigorifero e i rimorchi.
Regolamento (UE) 2015/2068
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, stabilisce, a norma del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.
Il Regolamento (UE) n. 517/2014 comprende obblighi riguardanti la certificazione di imprese e persone fisiche.
Il regolamento contiene anche obblighi riguardo al contenuto dei programmi di certificazione che devono comprendere informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o ridurne l'uso e sulla manipolazione di tali tecnologie in condizioni di sicurezza.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014, è pertanto necessario aggiornare i requisiti minimi quanto agli ambiti di attività, nonché alle competenze e conoscenze contemplati, specificando le modalità di certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco.
Al fine di tener conto dei sistemi di qualificazione e certificazione esistenti, in particolare di quelli che sono stati adottati sulla base del regolamento (CE) n. 842/2006, che nel frattempo è stato abrogato, e dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, nella misura del possibile tali requisiti dovrebbero essere incorporati nei presenti regolamenti.
Il regolamento (CE) n. 303/2008 è abrogato.
Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguare i loro programmi di certificazione delle persone fisiche includendo le attività relative, decorre dal 1° luglio 2017 l'obbligo di essere in possesso di un certificato in conformità ai presenti regolamenti per quanto riguarda le attività in relazione al gas fluorurati ad effetto serra.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067