Decreto 20 marzo 2019
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Decreto 20 marzo 2019 | Ecobonus veicoli a ridotte emissioni di CO2
Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi.
(GU Serie Generale n.82 del 06-04-2019)
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Con questo provvedimento si apre la fase che consentirà ai concessionari d’inserire sulla piattaforma dedicata agli Ecobonus, già operativa dal primo marzo, l'ordine e la prenotazione dell'incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.
https://ecobonus.mise.gov.it.
Art. 2. Veicoli agevolabili
1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
2. Il contributo è riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1, che producono emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell’art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
3. Nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nell’anno 2019.
Art. 3. Contributo per l’acquisto di un veicolo di categoria M1
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 non superiori a 20 g/km;
b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
2. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 non superiori a 20 g/km;
b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
b) che nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell’atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
5. Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Art. 4. Contributo per l’acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3e
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui all’art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro.
2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;
b) nell’atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delleentrate.
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