Slide background




Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2323

ID 3398 | | Visite: 7955 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/3398

Elenco  europeo impianti riciclaggio delle  navi

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2323 / Elenco europeo impianti di riciclaggio delle naviConsolidato 20.07.2024

ID 3398 | Update 19.02.2025

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi.

(GU L 345/119  del 20.12.2016)

Entrata in vigore: 09.01.2017
_______

...

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per istituire un elenco europeo sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati nell'Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 di detto regolamento sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 dello stesso regolamento.
(2) Gli Stati membri hanno notificato complessivamente 18 impianti di riciclaggio delle navi ubicati nell'Unione conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, tali impianti dovrebbero essere inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
(3) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione afferenti agli impianti di riciclaggio delle navi ubicati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
(4) Le informazioni da includere nell'elenco europeo sono elencate nell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al fine di rispecchiare tali prescrizioni, l'elenco europeo dovrebbe essere strutturato conformemente a tale disposizione. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, l'elenco europeo dovrebbe altresì indicare la data di scadenza dell'inserimento dell'impianto di riciclaggio delle navi.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

ha adottato  la presente decisione:

Articolo 1

L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.

___________

ALLEGATO ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione

...

Modifiche alla decisione di esecuzione 2016/2323:

Modificata da:

- M1 Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione del 4 maggio 2018 (GU L 116 47 7.5.2018)
- M2 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 della Commissione del 3 ottobre 2018 (GU L 249 6 4.10.2018)
- M3 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1906 della Commissione del 30 novembre 2018 (GU L 310 29 6.12.2018)
- M4 Decisione di esecuzione (UE) 2019/995 della Commissione del 17 giugno 2019 (GU L 160 28 18.6.2019)
- M5 Decisione di esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 (GU L 18 6 23.1.2020)
- M6 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell’11 novembre 2020 (GU L 378 5 12.11.2020)
- M7 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione del 22 luglio 2021 (GU L 263 13 23.7.2021) - Testo consolidato 12.08.2021
- M8 Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 della Commissione del 28 aprile 2022 (GU L 128 84 2.5.2022) - Testo consolidato 25.05.2022
-
M9 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2462 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 321 42 15.12.2022) - Testo consolidato 04.01.2023
- M10 Decisione di esecuzione (UE) 2023/1562 della Commissione del 27 luglio 2023 (GU L 190 13 28.7.2023) - Testo consolidato 17.08.2023
- M11 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726 della Commissione, del 6 dicembre 2023 - Testo consolidato 10.12.2023
- M12 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione del 16 luglio 2024 - Testo consolidato 20.07.2024
[...] Decisione di esecuzione (UE) 2025/322 della Commissione del 18 febbraio 2025 [...]

Collegati:

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi archiviati HACCP

Mag 26, 2025 1231

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 ID 24020 | 26.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 636
Apr 30, 2025 1131

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 / Modifica Reg. di esec. (UE) 2020/2235 ID 23909 | 30.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di… Leggi tutto
Apr 07, 2025 1022

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 05, 2025 1091

Regolamento delegato (UE) 2025/452

Regolamento delegato (UE) 2025/452 ID 23560 | 05.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/452 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Gen 23, 2025 587

Regolamento (UE) 2021/2117

Regolamento (UE) 2021/2117 ID 23345 | 23.01.2025 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti… Leggi tutto
Gen 16, 2025 636

Decreto 30 dicembre 2024

Decreto 30 dicembre 2024 ID 23312 | 16.01.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita. (GU n.12 del 16.01.2025) ...… Leggi tutto
Gen 14, 2025 1168

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 ID 23286 | 14.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  2073 2005   Criteri microbiologici prodotti alimentari
Ott 24, 2022 69742

Regolamento (CE) n. 2073/2005

Regolamento (CE) n. 2073/2005 / Criteri microbiologici prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338/1 del 22.12.2005)_______ Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione Il presente… Leggi tutto