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Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2323

ID 3398 | | Visite: 6835 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/3398

Elenco  europeo impianti riciclaggio delle  navi

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2323 / Elenco europeo impianti di riciclaggio delle naviConsolidato 10.12.2023

ID 3398 | Update 17.07.2024

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi.

(GU L 345/119  del 20.12.2016)

Entrata in vigore: 09.01.2017
_______

...

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per istituire un elenco europeo sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati nell'Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 di detto regolamento sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 dello stesso regolamento.
(2) Gli Stati membri hanno notificato complessivamente 18 impianti di riciclaggio delle navi ubicati nell'Unione conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, tali impianti dovrebbero essere inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
(3) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione afferenti agli impianti di riciclaggio delle navi ubicati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
(4) Le informazioni da includere nell'elenco europeo sono elencate nell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al fine di rispecchiare tali prescrizioni, l'elenco europeo dovrebbe essere strutturato conformemente a tale disposizione. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, l'elenco europeo dovrebbe altresì indicare la data di scadenza dell'inserimento dell'impianto di riciclaggio delle navi.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

ha adottato  la presente decisione:

Articolo 1

L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.

___________

ALLEGATO ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione

...

Modifiche alla decisione di esecuzione 2016/2323:

Modificata da:

- M1 Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione del 4 maggio 2018 (GU L 116 47 7.5.2018)
- M2 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 della Commissione del 3 ottobre 2018 (GU L 249 6 4.10.2018)
- M3 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1906 della Commissione del 30 novembre 2018 (GU L 310 29 6.12.2018)
- M4 Decisione di esecuzione (UE) 2019/995 della Commissione del 17 giugno 2019 (GU L 160 28 18.6.2019)
- M5 Decisione di esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 (GU L 18 6 23.1.2020)
- M6 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell’11 novembre 2020 (GU L 378 5 12.11.2020)
- M7 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione del 22 luglio 2021 (GU L 263 13 23.7.2021) - Testo consolidato 12.08.2021
- M8 Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 della Commissione del 28 aprile 2022 (GU L 128 84 2.5.2022) - Testo consolidato 25.05.2022
-
M9 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2462 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 321 42 15.12.2022) - Testo consolidato 04.01.2023
- M10 Decisione di esecuzione (UE) 2023/1562 della Commissione del 27 luglio 2023 (GU L 190 13 28.7.2023) - Testo consolidato 17.08.2023
- M11 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726 della Commissione, del 6 dicembre 2023 - Testo consolidato 10.12.2023
[...] Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione del 16 luglio 2024 [...]

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