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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2462

ID 18380 | | Visite: 1218 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/18380

Decisione di esecuzione UE 2022 2462

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2462 / Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi

ID 18380 | 14.12.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2462 della Commissione del 14 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 321/42 del 15.12.2022

__________


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16, considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l’«elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.

(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.

(3) Le autorizzazioni concesse a UAB Armar e Démonaval Recycling, impianti di riciclaggio delle navi situati rispettivamente in Lituania e in Francia, scadevano il 19 aprile 2022 e l’11 dicembre 2022. La Commissione è stata informata dalla Lituania e dalla Francia che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo.

(4) La Bulgaria ha informato la Commissione che Ship and Industrial Service Ltd., un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio, è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Bulgaria ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto.

(5) La Commissione è stata informata delle modifiche dei recapiti di Dales Marine Services Ltd. e Gardet & De Bezenac Recycling, impianti di riciclaggio delle navi situati rispettivamente nel Regno Unito e in Francia. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco europeo.

(6) La Commissione è stata informata da Kishorn Port Ltd. di una modifica della licenza che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto. La modifica aumenta le dimensioni massime della nave accettate. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco europeo.

(7) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1257/2013, Işıksan, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia, è stato sottoposto dalla Commissione a un riesame intermedio che non ha potuto confermare che l’impianto è ancora conforme ai requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in particolare lettere b), f) e i), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È stato altresì stabilito che l’impianto non soddisfaceva i requisiti relativi al riciclaggio delle navi battenti bandiera degli Stati membri dell’UE, fissati all’articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1257/2013. Inoltre le informazioni disponibili non consentono di concludere che una serie di navi battenti bandiera degli Stati membri dell’UE destinate a essere riciclate presso Işıksan vi siano state effettivamente demolite, ma indicano invece che sono state trasferite presso impianti vicini che non figurano nell’elenco europeo. Questa pratica costituisce una violazione dei requisiti fissati all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1257/2013, che impone agli operatori degli impianti inclusi nell’elenco europeo di riciclare le navi battenti bandiera degli Stati membri nel loro impianto attenendosi a uno specifico piano di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.

(8) La Commissione ha effettuato una valutazione delle indagini sugli incidenti e dell’analisi delle cause di fondo di due incidenti mortali avvenuti a febbraio 2021 e a giugno 2022 a Simsekler, un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia. Dalle valutazioni è emerso che le cause degli incidenti non erano riconducibili a mere azioni individuali, quanto piuttosto a fattori organizzativi di base su cui il cantiere dovrebbe concentrarsi per migliorare il controllo dei rischi. Inoltre la relazione sul primo incidente mortale trasmessa all’impianto nel giugno 2021 conteneva una serie di raccomandazioni concrete per migliorare la sicurezza dei lavoratori. L’impianto non ha soddisfatto la richiesta della Commissione di essere tenuta al corrente delle misure adottate a tale riguardo. L’impianto non ha pertanto soddisfatto i pertinenti requisiti dell’articolo 13, paragrafo 1, in particolare lettere b), f) e i) del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

[...]

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