Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 / Modifica Reg. di esec. (UE) 2020/2235
ID 23909 | 30.04.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l'attestato privato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci destinati al consumo umano
GU L 2025/636 del 30.4.2025
Entrata in vigore: 20.05.2025
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Articolo 1
1. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 19 febbraio 2026, l'uso di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali o attestati privati rilasciati conformemente ai modelli di cui agli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, continua a essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, a condizione che tali certificati o attestati siano stati rilasciati entro il 19 novembre 2025.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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