Verifica congruità manodopera appalti edili / Note
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Verifica congruità manodopera appalti edili / Note
ID 21847 | 14.05.2024 / In allegato
Con l’articolo 28 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", c.d. Decreto Coesione, in GU n. 105 del 07.05.2024, viene modificato l’articolo 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, riguardo le sanzioni relative alla mancata verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori edili.
Decreto Coesione: Modifiche art. 29 comma 10 Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19
Nel nuovo comma 10 viene aggiunto, tra i soggetti incaricati della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati, il direttore dei lavori, con la precisazione che in sua assenza, tale responsabilità ricadrà sul committente.
Difatti, la norma adesso prevede che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Decreto Coesione: Modifiche art. 29 comma 11 Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19
Viene eliminata la soglia minima per appalti pubblici, oltre cui l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso (nella formulazione previgente i valori negli appalti pubblici risultavano pari o superiori a 150.000 euro).
Decreto Coesione: Modifiche art. 29 comma 12 Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19
Viene ridotta da 500.000 euro a 70.000 euro dell’importo del valore complessivo dell’appalto privato oltre il quale il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.
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