Slide background




Codice di Buona Pratica pavimenti in calcerstruzzo uso industriale

ID 6818 | | Visite: 6135 | Documenti Costruzioni EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/6818

Codice Buona Pratica pavimenti industriali

Codice di Buona Pratica per i pavimenti in calcerstruzzo ad uso industriale

3° edizione

Il presente Codice descrive un insieme di specifiche tecniche e procedure per la corretta realizzazione di pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale, denominati usualmente pavimenti industriali. In particolare, il Codice definisce le proprietà reologiche e meccaniche del conglomerato cementizio necessarie perché il pavimento possa mantenere inalterata la funzionalità per l’intera vita utile di progetto. Suddette proprietà vengono stabilite tenendo conto delle esigenze esecutive al momento della realizzazione dell’opera, dei carichi statici e dinamici durante l’esercizio, nonché delle possibili condizioni di aggressione promosse dall’ambiente in cui la pavimentazione è situata. Vengono, inoltre, stabilite le specifiche tecniche per i materiali destinati alla realizzazione dell’eventuale strato superficiale resistente all’abrasione e quelli da impiegare nell’esecuzione dei giunti di contrazione, di isolamento e di costruzione.

Le specifiche tecniche, le raccomandazioni ed i suggerimenti contenuti nel presente Codice di Buona Pratica si applicano alle pavimentazioni di calcestruzzo di marciapiedi, cantinati, autorimesse, piazzali, opifici artigianali, magazzini, stabilimenti industriali, banchine portuali poggianti direttamente sul terreno di sottofondo, poggianti su vecchie pavimentazioni in conglomerato cementizio oppure eseguite su solai realizzati in opera oppure costituiti da elementi prefabbricati. I pavimenti industriali eseguiti secondo i criteri del presente Codice vengono definiti pavimenti a prestazione. Tuttavia, poiché sovente nella pratica si devono realizzare pavimenti industriali senza ancora averne individuata la destinazione d’uso e quindi descritti sommariamente, si è ritenuto necessario attuare una distinzione definendo questi ultimi pavimenti a composizione richiesta. Fanno altresì eccezione le pavimentazioni industriali poggianti su elementi prefabbricati vincolate a strutture in calcestruzzo armato precompresso, le quali vanno dimensionate con i criteri validi per le strutture miste precompresse. Le pavimentazioni in calcestruzzo prese in esame nel presente Codice, non essendo riconducibili ad opere in calcestruzzo armato, non rientrano nell’ambito della legge 1086. Le prescrizioni contenute nel presente Codice, quindi, non sono estendibili a pavimentazioni di calcestruzzo provviste di armatura strutturale quali pavimentazioni stradali ed aeroportuali.

Il presente Codice di Buona Pratica è stato redatto in accordo con le disposizioni, le norme di riferimento, e le disposizioni cogenti in vigore che vengono citati nei punti appropriati del testo, in coerenza con la norma UNI 11146:2005 “Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale" 

CONVAPIVER 2003

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Codice Buona Pratica pavimenti in calcestruzzo industriali.pdf)/Codice Buona Pratica pavimenti in calcestruzzo industriali
CONVAPIVER 2003
IT555 kB1549

Tags: Costruzioni Urbanistica

Articoli correlati

Ultimi archiviati Costruzioni

Lug 10, 2024 224

Circolare n. 40 del 20 aprile 1939

Circolare n. 40 del 20 aprile 1939 ID 22223 | 10.04.2024 / Circolare completa testuale allegata riservata Abbonati Full Plus Accertamento generale dei fabbricati urbani e formazione del nuovo Catasto edilizio urbano Il Regio decreto legge in corso di pubblicazione e che si allega alle seguenti… Leggi tutto
Lug 10, 2024 188

Circolare n. 127 del 18 luglio 1939

Circolare n. 127 del 18 luglio 1939 ID 22222 | 10.07.2024 Circolare 127 del 18 luglio 1939Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Risoluzione di quesiti ed interpretazione delle norme vigenti. L’applicazione delle norme contenute nella circolare n. 40 del 20 aprile 1939, è stata, finora, generalmente… Leggi tutto
Legge 20 giugno 1909 n  364
Giu 05, 2024 223

Legge 20 giugno 1909 n. 364

Legge 20 giugno 1909 n. 364 Le antichità e le belle arti. (GU n.150 del 28.06.1909)
Abrogata da: Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 (G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 S.O. n. 152/L)
________ Aggiornamenti all'atto 08/07/1912 LEGGE 23 giugno 1912, n. 688 (in G.U. 08/07/1912,… Leggi tutto

Più letti Costruzioni