Verifiche sismiche di edifici strategici e rilevanti ai fini del collasso
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Schede di sintesi L0 e L1 e 2 per le verifiche sismiche di edifici strategici e rilevanti ai fini del collasso
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 (successivamente modificata e integrata con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003) all’art. 2 comma 3, prevede l’obbligatorietà delle verifiche sismiche su tutte le opere (edifici ed infrastrutture), sia strategiche (p.es. ospedali) che rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (p.es. scuole).
La legge n 31 del 28/02/2008 (finanziaria 2008) all’art. 20 comma 5 ha previsto che le verifiche sismiche di cui alla suddetta ordinanza PCM, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dopo il 1984, debbano essere effettuate dai rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
Con Circolare n. 31471 del 21/04/2010 relativa allo stato delle verifiche ed alle programmazioni future, il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, confermando il concetto dell’obbligatorietà delle verifiche sismiche, ha disposto che i proprietari o gli Enti gestori approntino le attività di adeguamento sismico nell’ambito dei propri piani triennali ed annuali, e predispongano un piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all’art. 80 comma 21 della legge 27/12/2002 n. 289 (edifici scolastici).
Nella stessa Circolare il Dipartimento Nazionale ha indicato la necessità di effettuare almeno un censimento di tutte le opere che devono essere sottoposte a verifica (attraverso la compilazione della scheda Livello 0) e di programmare contestualmente, con prospettive temporali realistiche, il completamento delle verifiche di tutte le opere strategiche e rilevanti (compilazione scheda Livelli 1 e 2).
Preso atto delle difficoltà registrate nell’espletare gli obblighi relativi alle verifiche sismiche suddette, con successiva Circolare n. 75499 del 07/10/2010, il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con l’obiettivo di definire una programmazione nazionale che interessi tutte le Amministrazioni coinvolte, ha richiesto, entro il predetto termine di fine 2010, almeno la conoscenza delle caratteristiche generali degli edifici e delle infrastrutture rientranti nelle categorie per le quali risulta obbligatoria l’attività di verifiche di vulnerabilità, attraverso la compilazione della scheda di livello 0).
Tale ricognizione riveste grande rilevanza ed è finalizzata alla puntuale conoscenza dello stato di rischio delle opere più importanti in caso di terremoto o perché fondamentali per le operazioni di protezione civile o perché suscettibili di creare gravi danni o molte vittime in caso di collasso. Attraverso un dettagliato rilievo del rischio di queste opere sarà infatti possibile condurre un’efficace programmazione di interventi mirati e prioritari di mitigazione, che sfruttino al meglio le risorse disponibili.
La conoscenza che deriverà dal censimento di livello 0 fornirà le informazioni che consentiranno di effettuare una stima, seppur di larga massima, delle esigenze economiche ed il quadro temporale entro cui potranno essere soddisfatte: elementi che saranno posti all’attenzione delle Autorità competenti.
In attesa che questo quadro si definisca, non potendo interrompere la funzionalità di opere strategiche (p.es. ospedali), o rilevanti (p.es. scuole) di una parte significativa del Paese, si dovranno adottare strategie di gestione basate sulla considerazione del livello di rischio derivante dalla valutazione della sicurezza.
Detto livello potrà essere messo in relazione con il periodo di tempo entro il quale dovrà essere effettuato un intervento fra quelli definiti nelle Norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 relativamente alle costruzioni esistenti, o adottate soluzioni alternative che consentano di ridurre il disagio per gli utenti delle opere stesse.
Al fine di agevolare e rendere omogeneo il censimento di livello 0, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con Circolare del 07/10/2010 n. 75499 ha predisposto schede apposite relative alle casistiche più frequenti, (edifici e ponti), ed un software di caricamento import export dei dati da archiviare e trasmettere alla Regione che successivamente trasmetterà al Dipartimento Nazionale.
Si fa infine presente che le Amministrazioni che abbiano già provveduto ad effettuare le verifiche sismiche, possono compilare e inviare alla Regione i risultati di tali valutazioni attraverso la compilazione e l’invio delle schede di livello L1 e L2, anch’esse disponibili sul sito internet regionale.
Tali verifiche saranno tenute in conto ai fini della ripartizione di eventuali risorse finanziarie che si renderanno disponibili per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
In questo contesto, il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003, specifica le caratteristiche delle Verifiche di Vulnerabilità definendo tre livelli (0, 1, 2) in funzione di priorità e caratteristiche dell’Opera.
D.P.C.M. 21/10/2003 n. 3685 Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (GU n. 252 del 29/10/2003)
Indice di vulnerabilità sismica
L'indice di vulnerabilità sismica, o meglio l'indicatore di rischio sismico, è un valore numerico che viene utilizzato per riassumere gli esiti di una valutazione di vulnerabilità sismica, almeno dal punto di vista numerico.
L'indicatore di rischio sismico è dato dal rapporto tra la capacità resistente del fabbricato e la domanda in termini di resistenza o spostamento prevista dalla Normativa Tecnica, pertanto l'esito della verifica è positivo (fabbricato che soddisfa i requisiti delle Norme Tecniche) se l'indicatore è maggiore o uguale a 1, negativo se minore di 1.
Nell'ambito di una valutazione di sicurezza, in relazione anche alla tipologia costruttiva del fabbricato, le verifiche da condurre sono diverse e le vulnerabilità possono essere molteplici. L'indicatore riassume pertanto le vulnerabilità numeriche in un unico valore "di facile lettura", che non è però da considerare esaustivo in quanto nelle verifiche numeriche non vengono incluse vulnerabilità quali ad esempio la caduta di comignoli o di altri elementi non strutturali.
L'articolo 2 della suddetta Ordinanza prevede una azione graduale nel tempo:
a) entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (7/11/2003), il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono, per quanto di loro competenza ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale di svolgimento delle verifiche degli edifici strategici e rilevanti che i proprietari devono effettuare (art. 2 comma 4);
b) entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (novembre 2008), l'avvio e la conclusione delle verifiche sugli edifici secondo i programmi definiti in precedenza, sulla base delle competenze statali e regionali (art 2 comma 3), con la previsione di programmare l'avvio delle verifiche con priorità nelle zone sismiche classifiche a maggior rischio sismico - zona 1 e zona 2 -, per poi passare a quelle a bassa sismicità – zona 3 e zona 4 -.
La scadenza è stata più volte prorogata, in ultimo fino al 31 marzo 2013.
Le verifiche tecniche sono condotte nel rispetto della Normativa Tecnica vigente, ovvero il D.M. del 14.01.2008 (ora NT 2018) e la relativa circolare n. 617 del 02.02.2009 (NT2018 non emata data news).
Ogni regione redige poi un elenco di edifici strategici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
In via generale, i manufatti soggetti ad affollamento sono considerati rilevanti in relazione ad un eventuale collasso, facendo rientrare in questa categoria scuole, stadi, case di riposo, teatri, discoteche, ecc.
Gli edifici strategici sono invece gli edifici che devono mantenere l'operatività durante e nel post dell'evento sismico, comprendendo in tal modo ospedali, caserme di Polizia, Carabinieri, uffici tecnici comunali, ufficio dell'anagrafe, ecc. I soggetti proprietari possono essere sia pubblici che privati.
Edifici ordinari sono le comuni abitazioni ad esempio (classe d'uso II), i rilevanti hanno classe d'uso III, gli strategici hanno classe d'uso IV. Al crescere della classe d'uso cresce il periodo di ritorno (tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità) dell'evento sismico da considerare a riferimento per il calcolo delle strutture da progettare.
A titolo di esempio, un edificio residenziale viene dimensionato nel confronto di sismi con tempo di ritorno di 475 anni, mentre una scuola e un ospedale rispettivamente con sismi con tempo di ritorno di 712 e 949 anni, e quindi con sismi di intensità maggiore.
Gli edifici pubblici come le scuole devono essere in possesso di valutazioni di vulnerabilità sismica, molti istituti non hanno ancora adempiuto a tale obbligo.
Collegati
Linee guida riduzione vulnerabilità elementi non strutturali arredi e impianti (PC 2009)
Linee di indirizzo interventi su edifici industriali monopiano non antisismici (PC 2012)
Valutazione vulnerabilità costruzioni uso produttivo in zona sismica (CSLP 2012)
Direttiva PdCM 9 febbraio 2011 (PdCM 2011)
Classificazione sismica e normativa antismica (Certifico Srl - 2018)
Tags: Costruzioni Sismicità