Circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2018
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Fondo per le vittime dell'amianto | Misura dell’addizionale per l’anno 2017
Circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2018
Fondo per le vittime dell'amianto. Misura dell’addizionale per l’anno 2017. Non applicazione dell’addizionale a carico delle imprese per gli anni 2018-2020.
L'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30 ha regolamentato il finanziamento del Fondo e le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva spettante ai titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax” riconosciute dall'Inail e, in caso di premorte, agli eredi ai sensi dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
L’articolo 3 del Regolamento ha stabilito che agli oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'Inail, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni.
La misura dell’addizionale a carico delle imprese è stata fissata per gli anni 2008, 2009 e 2010 dall’articolo 3, comma 5, del citato decreto, che al comma 6 ha stabilito altresì che per gli anni successivi al 2010 la medesima misura può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote citate e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari. Con il medesimo decreto possono essere inoltre variati i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale.
Sulla base delle suddette risultanze per gli anni dal 2011 al 2016 la misura dell’addizionale amianto a carico delle imprese per la gestione navigazione è rimasta fissata allo 0,02% ed è variata per le voci di lavorazione della gestione artigianato, industria, terziario e altre attività come segue:
- Anno 2011, decreto interministeriale 27 gennaio 2012, misura pari all’ 1,03%
- Anno 2012, decreto interministeriale 23 gennaio 2013, misura pari all’ 1,08%
- Anno 2013, decreto interministeriale 14 febbraio 2014, misura pari all’ 1,17%
- Anni 2014, 2015 e 2016, decreto interministeriale 19 gennaio 2015, misura pari all’ 1,33%.
Per l’anno 2017 l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto è stata fissata come segue: - nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari
di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.
Sono stati inoltre confermati anche per l’anno 2017 i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del più volte richiamato decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30.
L’addizionale verrà applicata in sede di regolazione dei premi, dovuti per l’anno 2017 con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.
Fonte: INAIL
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241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 e' a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato e' determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 e' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonche' le procedure e le modalita' di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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