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Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020

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Digestato equiparato Legge di bilancio 2020

Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 introduce nel DM n. 5046 del 25 Febbraio 2016 la definizione di digestato equiparato, quale prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica e ne stabilisce inoltre le condizioni di utilizzazione agronomica.

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Legge di Bilancio 2020

527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:

« o-bis) “digestato equiparato”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »;

b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

« CAPO IV-bis UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 31-bis. – (Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
b) un livello di efficienza di impiego superiore all’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 31-ter. – (Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l’applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 31-quater. – (Controlli)

1. L’utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

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